(Convenzione-art. 35)
 
  Articolo 35 - Applicazione territoriale 
 
  1	Ciascuno Stato o l'Unione  europea,  al  momento  della  firma  o
quando depositi il proprio  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione, puo' specificare il territorio o i territori  ai  quali
si applica la presente Convenzione. 
  2	Ciascuna  Parte  puo',  mediante  una  successiva   dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa,  estendere
l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato
nella dichiarazione per il quale sia responsabile  per  le  relazioni
internazionali o in  nome  del  quale  sia  autorizzata  ad  assumere
impegni. Nell'ambito di tale territorio la  Convenzione  entrera'  in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione
da parte del Segretario generale. 
  3	Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi
puo',  nell'ambito   di   ogni   territorio   specificato   in   tale
dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al
Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca  avra'  effetto
dal primo giorno del mese successivo allo scadere di  un  periodo  di
tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di  tale  notifica  da
parte del Segretario generale.