Articolo 35 - Applicazione territoriale 1 Ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, puo' specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte puo', mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione per il quale sia responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi puo', nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca avra' effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.