Art. 35 
 
            Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
 
  1. I musei, i  parchi  archeologici,  le  aree  archeologiche  e  i
complessi monumentali aperti al pubblico e  destinati  alla  pubblica
fruizione sono istituzioni  permanenti,  senza  scopo  di  lucro,  al
servizio della societa' e del suo  sviluppo;  compiono  ricerche  che
riguardano le testimonianze materiali e immateriali  dell'umanita'  e
del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e  le
espongono a fini di studio, educazione e diletto. 
  2. Gli istituti di cui al comma  1  sono  individuati  con  decreto
ministeriale  di  natura  non   regolamentare   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; sono  dotati  di  autonomia
tecnico-scientifica e svolgono funzioni di  valorizzazione  dei  beni
loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' di tutela
con riferimento ai beni mobili in  loro  consegna.  I  direttori  dei
parchi archeologici dotati di autonomia speciale  svolgono  altresi',
nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti
Archeologia, belle arti e paesaggio. 
  3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia  speciale  ai
sensi dell'articolo  29,  comma  3,  dipendono  funzionalmente  dalla
Direzione generale Musei  e  il  loro  ordinamento  e'  regolato  con
decreto ministeriale di natura non regolamentare  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi  4
e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. 
  4.  Il  direttore  degli  istituti  di  cui  al  comma  3,  nonche'
dell'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a),  oltre  ai
compiti  individuati  con  decreto   ministeriale   di   natura   non
regolamentare  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
svolge le seguenti funzioni: 
  a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita'  di
gestione dell'istituto, ivi inclusa  l'organizzazione  di  mostre  ed
esposizioni,  nonche'  di  studio,  valorizzazione,  comunicazione  e
promozione del patrimonio museale; 
  b) cura il progetto culturale dell'istituto museale,  facendone  un
luogo vitale, inclusivo,  capace  di  promuovere  lo  sviluppo  della
cultura; 
  c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di  cui  all'articolo
17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso, sentite
la Direzione generale Musei e la Direzione  territoriale  delle  reti
museali,  nonche'  gli  orari  di  apertura  del  museo  in  modo  da
assicurare la piu' ampia fruizione; 
  d) assicura elevati standard qualitativi  nella  gestione  e  nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive  esperienze
di conoscenza; 
  e) assicura la  piena  collaborazione  con  la  Direzione  generale
Musei,  la  Direzione  territoriale   delle   reti   museali   e   le
Soprintendenze; 
  f)  assicura  una  stretta  relazione  con  il  territorio,   anche
nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le  altre  iniziative,
anche al  fine  di  incrementare  la  collezione  museale  con  nuove
acquisizioni,  di  organizzare  mostre  temporanee  e  di  promuovere
attivita'  di   catalogazione,   studio,   restauro,   comunicazione,
valorizzazione; 
  g) autorizza le attivita' di studio di beni e materiali non esposti
al pubblico, prescrive le modalita' e le cautele da adottarsi in caso
di attivita' di studio dei beni e materiali conservati  nell'istituto
e autorizza  la  riproduzione  e  pubblicazione  delle  immagini  dei
materiali esposti o conservati presso l'istituto  nei  casi  previsti
dalla legge; 
  h) autorizza il prestito dei beni  culturali  delle  collezioni  di
propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o  deposito
presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  Codice,  anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma  2,  lettera
b), informando in via preventiva la Direzione  generale  Archeologia,
belle arti e paesaggio e, per i prestiti  all'estero,  informando  in
via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale
Musei; 
  i) dispone, in conformita' agli atti di indirizzo  della  Direzione
generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la
forma  di  gestione  delle  attivita'  e  dei  servizi  pubblici   di
valorizzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; 
  l) favorisce l'erogazione di  elargizioni  liberali  da  parte  dei
privati  a  sostegno  della  cultura,   anche   attraverso   apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi  della  cultura  e  gli  enti
locali;  a  tal  fine,  promuove  progetti  di  sensibilizzazione   e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le  modalita'
di finanziamento collettivo; 
  m) svolge attivita' di ricerca, i  cui  risultati  rende  pubblici,
anche con modalita' o informatiche; propone alla  Direzione  generale
Educazione  e  ricerca  iniziative   di   divulgazione,   educazione,
formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;  collabora
altresi' alle attivita'  formative  coordinate  e  autorizzate  dalla
Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di
tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi; 
  n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei  e  agli
istituti di  propria  competenza  ed  esegue  sugli  stessi  anche  i
relativi interventi conservativi,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 32, comma 1, lettera b);  concede  altresi'  l'uso  dei
medesimi beni culturali, ai sensi  degli  articoli  106  e  107,  del
Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per  quanto  di
competenza,  dalla  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni; 
  o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata  di  cui
all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.  363,  previo
parere del competente Comitato tecnico-scientifico. 
  5. E' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con
compiti amministrativi  e  gestionali  presso  gli  istituti  di  cui
all'articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno  individuati  a  tal
fine  in   considerazione   della   loro   particolare   complessita'
organizzativa con decreto ministeriale di  natura  non  regolamentare
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  lettera  e),  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  6. I parchi e le aree archeologiche  che  sono  uffici  di  livello
dirigenziale ai sensi dell'articolo 29,  comma  3,  lettera  a)  sono
sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio  per  l'esercizio  delle
relative funzioni di tutela. 
  7. I parchi e le aree archeologiche  che  sono  uffici  di  livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera
b)   sono   sottoposti   all'attivita'   di   direzione,   indirizzo,
coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela. 
  8. Gli istituti di cui al comma  1  che  non  costituiscono  uffici
dirigenziali,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   9,   sono
articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali. 
  9. Le attivita' di valorizzazione  e  gli  standard  relativi  alla
pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati  in
consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono
sottoposti all'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei. 
 
          Note all'art. 35: 
 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12. 
              - Per l'art. 48  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. 
              - Per l'art. 115 del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. 
              - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32. 
              - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio  1913,  n.
          363, si vedano le note all'art. 14.