Art. 35 Musei e altri istituti e luoghi della cultura 1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico e destinati alla pubblica fruizione sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo; compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto. 2. Gli istituti di cui al comma 1 sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di valorizzazione dei beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' di tutela con riferimento ai beni mobili in loro consegna. I direttori dei parchi archeologici dotati di autonomia speciale svolgono altresi', nel territorio di competenza, le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. 3. Gli istituti di cui al comma 1 dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei e il loro ordinamento e' regolato con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. 4. Il direttore degli istituti di cui al comma 3, nonche' dell'istituto di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione dell'istituto, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b) cura il progetto culturale dell'istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 17, comma 2, lettera n), l'importo dei biglietti di ingresso, sentite la Direzione generale Musei e la Direzione territoriale delle reti museali, nonche' gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione; d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; e) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, la Direzione territoriale delle reti museali e le Soprintendenze; f) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; g) autorizza le attivita' di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrive le modalita' e le cautele da adottarsi in caso di attivita' di studio dei beni e materiali conservati nell'istituto e autorizza la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei materiali esposti o conservati presso l'istituto nei casi previsti dalla legge; h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza e dei beni, anche privati, in comodato o deposito presso l'istituto, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), informando in via preventiva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, per i prestiti all'estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione generale Musei; i) dispone, in conformita' agli atti di indirizzo della Direzione generale Musei e della Direzione generale Contratti e concessioni, la forma di gestione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; l) favorisce l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; m) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche con modalita' o informatiche; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi; n) amministra e controlla i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria competenza ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di competenza, dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dalla Direzione generale Contratti e concessioni; o) adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico. 5. E' istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con compiti amministrativi e gestionali presso gli istituti di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) che saranno individuati a tal fine in considerazione della loro particolare complessita' organizzativa con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a) sono sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela. 7. I parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b) sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per l'esercizio delle relative funzioni di tutela. 8. Gli istituti di cui al comma 1 che non costituiscono uffici dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 9, sono articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali. 9. Le attivita' di valorizzazione e gli standard relativi alla pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura affidati in consegna alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono sottoposti all'attivita' di indirizzo della Direzione generale Musei.
Note all'art. 35: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12. - Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 14. - Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 17. - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 32. - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 14.