Art. 35 Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo prima della causa 1. All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.».
Note all'art. 35: - Si riporta l'articolo 74 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 74 (Sequestro conservativo prima della causa). - (Omissis). 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2. 5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.».