Art. 35 
 
Modifiche all'articolo 74 del  codice  della  giustizia  contabile  -
              Sequestro conservativo prima della causa 
 
  1. All'articolo 74 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Il  terzo  puo'  sempre  opporsi  al  provvedimento   di
sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti,  intervenendo
all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.». 
 
          Note all'art. 35: 
 
              - Si riporta l'articolo 74 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 74 (Sequestro conservativo prima della  causa).
          - (Omissis). 
                4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il
          giudice,  omessa  ogni   formalita'   non   necessaria   al
          contraddittorio e svolti gli atti  di  istruzione  ritenuti
          indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita'
          del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica  o  revoca
          il decreto presidenziale. 
                4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al  provvedimento
          di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi  confronti,
          intervenendo all'udienza di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                5. Con l'ordinanza di accoglimento,  ove  la  domanda
          sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
          viene fissato un termine non superiore  a  sessanta  giorni
          per  il  deposito,  presso  la  segreteria  della   sezione
          giurisdizionale regionale, dell'atto di  citazione  per  il
          relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla  data
          di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.».