Art. 35 
 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
 
  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio,
nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.  Con  decreto  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria  assegnata  ad
ANAS  S.p.a.  Qualora  l'estinzione  della  concessione   derivi   da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419,  secondo  comma,  del  codice
civile,  senza  che  possa  operare,  per  effetto   della   presente
disposizione,  alcuna  risoluzione  di   diritto.   L'efficacia   del
provvedimento di revoca, decadenza o  risoluzione  della  concessione
non  e'  ((sottoposta))  alla  condizione  del  pagamento  da   parte
dell'amministrazione  concedente  delle  somme  previste  dal  citato
articolo 176, comma 4, lettera a). 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le  province  e
le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  1-ter. L'articolo  9  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  e'
abrogato. Conseguentemente fino  al  31  ottobre  2028,  la  Societa'
Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica  stipulata
in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente  alla  gestione  delle
sole tratte autostradali relative al  collegamento  autostradale  A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la   Societa'
Autostrada tirrenica Spa  procedono  alla  revisione  della  predetta
convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia
di contratti pubblici nonche' di quanto disposto  dal  primo  periodo
del  presente  comma,   in   conformita'   alle   delibere   adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui  all'articolo  37
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
                «Art.  36  (Disposizioni  in  materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis). 
                3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas  s.p.a.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
                  a) costruire  e  gestire  le  strade,  ivi  incluse
          quelle sottoposte a  pedaggio,  e  le  autostrade  statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
                  b)  realizzare  il  progressivo  miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
                  c)   curare   l'acquisto,   la   costruzione,    la
          conservazione, il miglioramento  e  l'incremento  dei  beni
          mobili ed immobili destinati al  servizio  delle  strade  e
          delle autostrade statali; 
                  d) espletare,  mediante  il  proprio  personale,  i
          compiti di cui al comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo
          2,  comma  1,  lettere  f),  g),  h)  ed  i),  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; 
                  d-bis) approvare  i  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita'. 
                (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2578  del  codice
          civile: 
                «Art. 2578 (Progetti  di  lavori).  -  All'autore  di
          progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
          che costituiscono soluzioni originali di problemi  tecnici,
          compete, oltre il diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei
          piani e  disegni  dei  progetti  medesimi,  il  diritto  di
          ottenere  un  equo  compenso  da  coloro  che  eseguono  il
          progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
          dei contratti pubblici): 
                «Art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio,  risoluzione
          per inadempimento e subentro). - (Omissis). 
                4.   Qualora   la   concessione   sia   risolta   per
          inadempimento della amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          quest'ultima revochi la concessione per motivi di  pubblico
          interesse spettano al concessionario: 
                  a) il valore delle opere realizzate piu' gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
                  b) le penali e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da
          sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
          oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
          di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
          interesse; 
                  c) un  indennizzo  a  titolo  di  risarcimento  del
          mancato guadagno pari al 10  per  cento  del  valore  delle
          opere ancora da eseguire ovvero, nel caso  in  cui  l'opera
          abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale  dei
          ricavi risultanti dal piano economico finanziario  allegato
          alla concessione per gli anni residui di gestione. 
                (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  1419  del  codice
          civile: 
                «Art.  1419  (Nullita'  parziale).  -   La   nullita'
          parziale di un contratto o la nullita' di singole  clausole
          importa la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i
          contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
          suo contenuto che e' colpita dalla nullita'. 
                La  nullita'  di  singole  clausole  non  importa  la
          nullita' del  contratto,  quando  le  clausole  nulle  sono
          sostituite di diritto da norme imperative.» 
              Si riporta il testo  del  comma  1078  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1078.  Le  province  e   le   citta'   metropolitane
          certificano l'avvenuta realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1076  entro  il  31  dicembre  2020,  per  gli
          interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31
          dicembre  successivo  all'anno  di  riferimento,  per   gli
          interventi realizzati dal 2020 al 2023,  mediante  apposita
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. In caso  di  mancata  o  parziale  realizzazione
          degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi  di
          gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse  assegnate
          alle singole province o citta' metropolitane  sono  versate
          ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  alla
          dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1076.  I  ribassi
          d'asta possono essere utilizzati  secondo  quanto  previsto
          dal   principio   contabile   applicato   concernente    la
          contabilita'  finanziaria,   di   cui   al   punto   5.4.10
          dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
          118.». 
              Il testo dell'articolo 37 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle Note all'art. 13.