Art. 35 
 
 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali 
 
  1. Al fine di preservare la continuita'  degli  scambi  commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le  imprese  colpite
dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE  S.p.A.  concede
in favore delle imprese di assicurazione dei  crediti  commerciali  a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che  abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia  pari  al  90  per  cento  degli  indennizzi
generati dalle esposizioni relative a  crediti  commerciali  maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;  la
garanzia e' prestata in conformita' con la normativa europea in  tema
di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
previste dai commi seguenti. 
  2. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A.  svolge
anche per conto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo  credito.  SACE   S.p.A.   opera   con   la   dovuta   diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui al presente articolo. 
  4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione Europea. 
  5. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'  istituita
nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative  alle  imprese
di assicurazione del ramo credito  con  una  dotazione  stabilita  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie  di  assicurazione  a  titolo  di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita'  di  SACE  S.p.A.,  salvo  conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.