Art. 35 
 
Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali  del
                                Paese 
 
  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di tutelare
l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza
le infrastrutture digitali delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  garantendo,  al  contempo,  la  qualita',   la
sicurezza,   la    scalabilita',    l'efficienza    energetica,    la
sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei sistemi e dei
servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  promuove
lo sviluppo di un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata
sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento
dei Centri per l'elaborazione delle informazioni  (CED)  definiti  al
comma  2,  destinata  a  tutte  le  pubbliche   amministrazioni.   Le
amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa,
migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i
relativi  sistemi  informatici,  privi  dei  requisiti  fissati   dal
regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo
periodo o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter o verso  altra
infrastruttura propria gia' esistente e  in  possesso  dei  requisiti
fissati  dallo  stesso  regolamento   di   cui   al   comma   4.   Le
amministrazioni centrali, in alternativa, possono  migrare  i  propri
servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di  quanto  previsto  dal
regolamento di cui al comma 4."; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  Le  amministrazioni  locali   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.196,  nel
rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita'
dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per  l'elaborazione
delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi  dei
requisiti  fissati  dal  regolamento  di  cui  al  comma   4,   verso
l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura  gia'
esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso  regolamento
di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono
migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 4. 
      1-ter. L'Agenzia per l'Italia  digitale  (AgID),  effettua  con
cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto  Nazionale  di
Statistica,  il  censimento  dei  Centri  per  l'elaborazione   delle
informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al  comma  2
e,  d'intesa  con  la  competente  struttura  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e
1-bis e dalla disciplina introdotta dal  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 13, definisce nel Piano triennale  per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione   la   strategia   di    sviluppo    delle
infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo  2,
comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la  pubblica
amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono.  Per  la
parte  relativa  alla  strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e della  strategia  di  adozione  del  modello  cloud  delle
amministrazioni locali e' sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
    c) al comma 2, le parole  "un  impianto  informatico  atto"  sono
sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi informatici atti";  le
parole "apparati di calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "risorse
di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione di  massa"  sono
sostituite dalle seguenti: "sistemi di memorizzazione di massa"; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'AgID, con proprio
regolamento, d'intesa con la competente  struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina  introdotta
dal  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  13,  stabilisce  i
livelli  minimi  di  sicurezza,  capacita'   elaborativa,   risparmio
energetico e  affidabilita'  delle  infrastrutture  digitali  per  la
pubblica amministrazione, ivi incluse le  infrastrutture  di  cui  ai
commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di  qualita',
di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',  interoperabilita',
portabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione."; 
    e)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "4-bis.  Le
disposizioni del  presente  articolo  si  applicano,  fermo  restando
quanto previsto dalla legge 3  agosto  2007,  n.  124,  nel  rispetto
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attivita'
e funzioni in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  polizia
giudiziaria, nonche' quelle di difesa e  sicurezza  nazionale  svolte
dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa."; 
    f) al comma 4-ter le parole "al comma 4"  sono  sostituite  dalle
seguenti "al comma 1-ter"; 
    g) dopo il comma 4-ter e' inserito il  seguente:  "4-quater.  Gli
obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si  applicano
alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo  2,
comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.". 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
407 e' abrogato. 
  3. All'attuazione della presente  disposizione  le  amministrazioni
pubbliche  provvedono  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.