Art. 350 
 
Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi  agli  interventi  di
                            cooperazione 
 
                   (art. 230, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, l'adeguamento del
prezzo contrattuale consiste nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del
ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi
nel caso in cui  la  dinamica  dei  prezzi  del  paese  beneficiario,
congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le  modalita'
di cui al comma 4, tra il  31  dicembre  dell'anno  di  presentazione
dell'offerta ed il  31  dicembre  dell'anno  precedente  la  data  di
richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano  in
senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento
sul valore del contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere
la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta  e
null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. 
    2. L'incremento o il decremento per la quota parte  eccedente  il
dieci per cento si applicano, una sola volta, all'importo dei  lavori
ancora  da  eseguire  per   ogni   semestre   intero   previsto   per
l'ultimazione dei lavori stessi. 
    3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si  applica  per  la
parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto  ai  termini  contenuti
nel  cronoprogramma  dei  lavori,  se  tale  ritardo  e'   imputabile
all'esecutore. 
    4.  L'incidenza  della  dinamica  dei  prezzi   viene   calcolata
avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel
paese beneficiario. Qualora  nel  Paese  beneficiario  siano  assenti
strumenti di rilevazione ufficiale  della  dinamica  dei  prezzi,  la
valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al  responsabile
del procedimento. 
    5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice. 
    6.  Per  l'adeguamento  dei  prezzi  in  relazione  a  servizi  e
forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica l'articolo
115 del codice. 
 
              Note all'art. 350 
              - Il testo dell'art. 133, commi 1-bis e da 3 a  8,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “1-bis. Fermi i vigenti divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse disponibili, prevedono le modalita' e  i  tempi  di
          pagamento degli stessi, ferma restando  l'applicazione  dei
          prezzi contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti
          dagli stessi, previa presentazione da parte  dell'esecutore
          di fattura o altro documento comprovanti il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessaria per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          e previa accettazione dei materiali da parte del  direttore
          dei lavori; senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica  per  tali   materiali   non   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.  L'importo
          della garanzia e' gradualmente ed  automaticamente  ridotto
          nel corso dei lavori, in rapporto al  progressivo  recupero
          del pagamento da parte delle stazioni appaltanti.” 
              “3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  nella
          misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  applicazione  del  prezzo
          chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica Italiana del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5.  La  compensazione  e'  determinata  applicando   la
          percentuale di variazione che eccede il  10  per  cento  al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni contabilizzate nell'anno solare  precedente  al
          decreto di cui al comma 6  nelle  quantita'  accertate  dal
          direttore dei lavori. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
          percentuali annuali dei singoli  prezzi  dei  materiali  da
          costruzione piu' significativi.. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
              8. Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.” 
              - Il testo dell'art. 115 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  115  (Adeguamenti  dei  prezzi)  -  1.  Tutti  i
          contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
          servizi  o  forniture  debbono  recare  una   clausola   di
          revisione periodica del prezzo. La revisione viene  operata
          sulla  base  di  una  istruttoria  condotta  dai  dirigenti
          responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base
          dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma
          5.”