Art. 350. (Art. 78 del Testo Unico) APPROVAZIONE DEI TIPI Debbono essere approvati dal Ministero dei trasporti gli apparecchi a pressione, gli evaporatori-scambiatori, e i riduttori di pressione. Su ogni esemplare di tipo approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile e facilmente visibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi della approvazione. Per l'approvazione del tipo degli apparecchi riduttori di pressione per l'alimentazione a metano, degli apparecchi riduttori di pressione e scambiatori di calore per l'alimentazione a G.P.L. si devono sottoporre tali apparecchi, nonche' le tubazioni ad alta pressione ed ogni altro apparecchio o dispositivo inserito nell'impianto a monte del riduttore, ad una prova di pressione idraulica a pressione pari a quella stabilita per la prova idraulica dei serbatoi (300 Kg/cm3 per il metano e 45 kg/cm quadri. per il G.P.L.). La prova, per il riduttore di pressione, va fatta fino alla camera del 1° stadio compresa, dopo aver bloccato la comunicazione tra le camere del 1° e 2° stadio. Se il riduttore e' provvisto, nel 1° stadio, di una valvola limitatrice di pressione o di un dispositivo atto a conseguire lo stesso scopo, la pressione di prova del riduttore puo' essere limitata al doppio della pressione di taratura della valvola o del dispositivo. Durante le predette prove di pressione non devono verificarsi perdite, ne' deformazioni apprezzabili del materiale. Gli apparecchi e le tubazioni a valle del riduttore non sono soggetti a prove, sempre che la pressione in tale parte dell'impianto non superi quella atmosferica. Subordinatamente all'esito favorevole della suddetta prova di pressione, i prototipi delle apparecchiature devono essere poi sottoposti ad una prova pratica di funzionamento sufficientemente prolungata, di almeno 5000 km., su autoveicoli. L'impianto di utilizzazione del G.P.L. deve essere eseguito secondo lo schema di montaggio approvato dal Ministero dei trasporti.