Art. 350. 
                Autorizzazione per le scuole private 
 
  1. L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  direttore  didattico.  Le
condizioni per il rilascio  ed  il  mantenimento  dell'autorizzazione
sono stabilite con regolamento governativo. 
  2. Le scuole private autorizzate sono  tenute  ad  uniformarsi,  di
massima, agli obiettivi indicati  nei  programmi  in  vigore  per  la
scuola elementare statale.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione
impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.