Art. 351 
 
   Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori 
 
da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri 
 
    1. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano  ai  lavori
eseguiti su  immobili  all'estero  ad  uso  dell'amministrazione  del
Ministero degli affari esteri,  fermo  restando  quanto  previsto  in
materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,
n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal  decreto  legislativo
15 dicembre 2006, n. 307. 
    2. Per quanto non disposto dal presente titolo  si  applicano  le
disposizioni contenute nel  codice  e  nel  presente  regolamento  ad
esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I  della  presente
parte. 
 
              Note all'art. 351 
              - Il DPR 5 gennaio 1967  n.  18,  recante  “Ordinamento
          dell'Amministrazione degli  affari  esteri”  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O. 
              - La legge 3 febbraio 1979 n.  34  recante  “Vendita  o
          permuta  di  immobili  demaniali  all'estero,  acquisto   e
          costruzione di immobili per le rappresentanze  diplomatiche
          ed uffici consolari.” e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  13
          febbraio 1979, n. 43.