(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 352)
                 Art. 352. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  Per le sostanze esplosive di cui alle classi I-a, I-b, I-c dell'art
355 resta salvo  quanto  disposto  dall'art  83  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo Unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  18
giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6  maggio  1940,  n.
635. 
  Per la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati  all'estero
che trasportino merci pericolose si applicano le  disposizioni  delle
convenzioni internazionali. 
  Per  i  veicoli  cisterna,  per  le  cisterne  amovibili  e  per  i
container-cisterna che, ai  sensi  del  presente  Regolamento,  siano
soggetti a prove  di  pressione  idraulica  o  di  tenuta  stagna,  e
ammesso, a condizione di reciprocita', il riempimento  in  Italia  ai
fini della  riesportazione,  purche'  i  recipienti  soddisfino  alle
disposizioni del Regolamento stesso o alle Convenzioni internazionali
ovvero alle disposizioni del paese d'origine sempreche' queste  siano
non meno restrittive di quelle del presente Regolamento, e  le  prove
subite risultino in maniera chiara  dalle  punzonature  e  iscrizioni
riportate sui serbatoi, o dai  certificati  di  approvazione  che  li
accompagnino. 
  Qualora le pressioni o i gradi di  riempimento  ammessi  nel  paese
d'origine siano inferiori a quelli ammessi dal presente Regolamento e
da altre disposizioni, dovranno essere osservate per  il  riempimento
le prescrizioni del paese di origine. 
  Il riempimento non deve essere effettuato qualora il trasporto  non
possa essere compiuto entro i termini di scadenza della revisione  di
ciascun serbatoio, quali risultano dalle punzonature e  iscrizioni  o
dai certificati di approvazione suddetti.