Art. 352. Scuole e corsi 1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici possono essere assunte soltanto dalle scuole non statali che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali e svolgono l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario. 2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione generica di corsi di preparazione agli esami. 3. Rientra tra i corsi di cui al comma 2 qualsiasi attivita' organizzata che, indipendentemente dalla metodologia didattica seguita, ha lo scopo di impartire un'istruzione volta al conseguimento di un titolo di studi di istruzione secondaria ed artistica. 4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale. 5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico i cui progetti educativi siano correlati alle finalita' delle scuole pubbliche. 6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve altresi' le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.