Art. 352. 
                           Scuole e corsi 
 
  1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per le scuole ed istituti
di istruzione secondaria ivi compresi gli istituti d'arte ed i  licei
artistici possono essere assunte soltanto dalle  scuole  non  statali
che abbiano fini e ordinamenti  didattici  conformi  a  quelli  delle
corrispondenti istituzioni statali e  svolgono  l'insegnamento  nello
stesso numero di anni e con l'identico orario. 
  2. Le istituzioni scolastiche non statali che non hanno ordinamenti
conformi a quelli delle istituzioni statali assumono la denominazione
generica di corsi di preparazione agli esami. 
  3. Rientra tra i corsi  di  cui  al  comma  2  qualsiasi  attivita'
organizzata  che,  indipendentemente  dalla   metodologia   didattica
seguita,  ha  lo  scopo   di   impartire   un'istruzione   volta   al
conseguimento di un titolo  di  studi  di  istruzione  secondaria  ed
artistica. 
  4. Le istituzioni scolastiche non statali e i corsi  sono  soggetti
alla  vigilanza  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  e   dei
provveditorati agli studi, sotto l'aspetto didattico e morale. 
  5. Il Ministero della pubblica Istruzione esercita la vigilanza  su
altri istituti di carattere culturale e  scolastico  i  cui  progetti
educativi siano correlati alle finalita' delle scuole pubbliche. 
  6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario
in ordine  alle  istituzioni  formative  che  operano  nelle  materie
spettanti alle regioni stesse ai sensi  delle  disposizioni  vigenti.
Sono fatte salve altresi' le competenze  attribuite  alle  regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi  statuti  e
relative norme di attuazione.