Art. 353 
 
    Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori 
 
       presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri 
 
                   (art. 227, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per i singoli  interventi  e'  nominato  un  responsabile  del
procedimento, ai sensi dell'articolo  10  del  codice,  che  assicura
costantemente, direttamente,  o  anche  a  mezzo  di  un  tecnico  di
supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori  e
che: 
    a) redige il documento preliminare alla progettazione; 
    b) controlla i livelli prestazionali di qualita' e di prezzo; 
    c) segnala all'amministrazione inadempimenti,  ritardi  ed  altre
anomalie  riscontrate   nella   realizzazione   dell'intervento;   la
segnalazione avviene per il tramite  del  Capo  missione  qualora  il
responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera; 
    d)  assume   i   provvedimenti   di   urgenza,   salva   ratifica
dell'amministrazione centrale; 
    e)  ratifica  i  provvedimenti  di  somma  urgenza  eventualmente
assunti dal direttore dei lavori e promuove l'adozione della relativa
variante di progetto; 
    f) propone il riconoscimento delle variazioni  di  prezzo  con  i
criteri di cui all'articolo 356; 
    g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all'articolo  118
del codice, in quanto applicabili; 
    h) esercita, compatibilmente con  la  presente  disposizione,  le
altre funzioni previste dal presente regolamento per il  responsabile
del procedimento. 
    2. Puo' essere nominato un solo responsabile del procedimento per
piu' interventi. 
    3. Per le gare d'appalto di lavori, al di  fuori  del  territorio
dell'Unione Europea, il responsabile del procedimento puo'  prevedere
la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai  sensi  della
parte II, titolo III, anche dagli operatori economici  locali  previa
acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente,  sulla
struttura organizzativa, solidita' economica,  dotazione  tecnica  ed
affidabilita' esecutiva da parte del tecnico di fiducia del consolato
competente presso la Sede estera interessata dai lavori, ovvero dello
stesso responsabile del procedimento. 
    4. Per le opere di cui all'articolo  17,  comma  2,  del  codice,
segnalate dalla sede estera e confermate dall'Organo centrale per  la
sicurezza presso il Ministero degli affari esteri,  per  l'esecuzione
di lavori, anche in variante, il responsabile del  procedimento  puo'
disporre interventi di affidamento  diretto  ad  operatori  economici
abilitati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del  codice  di  lavori
nel    limite    di    euro    200.000,     previa     autorizzazione
dell'amministrazione centrale. 
    5.  Nel  caso  ricorrano  esigenze  derivanti   da   sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i paesi esteri
ove ricorre l'intervento, successive alla stipula del  contratto,  il
responsabile del procedimento promuove la predisposizione di apposita
variante  ai  sensi  dell'articolo  132,   comma   1,   del   codice.
L'approvazione  di  tale  tipologia  di  variante  e'  demandata   ai
competenti organi del Ministero degli affari  esteri  su  parere  del
responsabile del procedimento. 
 
              Note all'art. 353 
              - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 272. 
              - Per il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 252. 
              - Il testo dell'art.  17,  commi  2  e  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
          provvedimento motivato, le opere, servizi  e  forniture  da
          considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio
          1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n.  801  o  di
          altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
          di sicurezza». 
              3. I contratti sono eseguiti da operatori economici  in
          possesso, oltre che dei  requisiti  previsti  dal  presente
          codice, dell'abilitazione di sicurezza.” 
              - Per il testo dell'art.  132,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 161.