(Codice Penale-art. 353)
                              Art. 353. 
 
                  (Turbata liberta' degli incanti) 
 
  Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni
o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba  la  gara  nei  pubblici
incanti  o  nelle  licitazioni  private  per   conto   di   pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire  mille  a
diecimila. 
 
  Se il colpevole e' persona preposta dalla  legge  o  dall'Autorita'
agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da  uno  a
cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. 
 
  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di  privati,  dirette  da  un  pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono  ridotte  alla
meta'. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -(con l'art. 71, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una  misura  di
sicurezza detentiva.