Art. 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 228, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. 2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell'Unione Europea, il direttore del lavori puo' curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Note all'art. 354 - Il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321 e' il seguente: “2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”