Art. 354. 
                Chiusura dell'istituzione scolastica 
 
  1. Il dirigente generale competente puo' disporre  per  ragioni  di
ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di
scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. 
  2. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere  adottato  nei
confronti  di  una   scuola   o   corso   dipendente   dall'autorita'
ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo  362,  comma
1.