Art. 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.