Art. 355. (Art. 78 del Testo Unico) CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE Sono merci pericolose, ai fini del presente Regolamento quelle indicate nelle classi: I-a) materie e oggetti soggetti ad esplosione; I-b) oggetti caricati con materie esplosive; I-c) mezzi di accensione, artifizi e merci analoghe; I-d) gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione; I-e) materie che al contatto dell'acqua sviluppano gas infiammabili; II) materie soggette ad accensione spontanea; III-a) materie liquide infiammabili; III-b) materie solide infiammabili; III-c) materie comburenti; IV-a) materie velenose; IV-b) materie radioattive; V) materie corrosive di cui all'allegato I (Prescrizioni relative alle materie e oggetti esclusi dal trasporto o ammessi al trasporto a determinate condizioni R.I.D.) alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) ratificata con legge 22 giugno 1955, n. 916. Le classi I-a), I-b), I-c), I-d), I-e), II) sono limitative, nel senso che le materie ammesse al trasporto sono soltanto quelle esplicitamente indicate nelle rispettive classi, essendo in vece esclusa dai dati trasporto ogni materia ivi non indicata, le classi III-a), III-b), III-c), IV-a) IV-b), V) sono non limitative, nel senso che le materie soggette alle presenti norme sono soltanto quelle esplicitamente indicate nelle rispettive classi non essendo considerate merci pericolose quelle ivi non indicate. Ai fini dell'applicazione della disposizione sui limiti di velocita' di cui all'art. 103 quarto comma del Testo Unico, si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nelle classi I-a), I-b) e I-c).