Art. 355. 
                        Riconoscimento legale 
 
  1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui  all'articolo  352
comma  1,  funzionanti  da  almeno  un  anno,  possono  ottenere   il
riconoscimento legale, a condizione: 
    a) che la sede della scuola  risponda  a  tutte  le  esigenze  di
sicurezza ed igieniche e didattiche  e  l'arredamento,  il  materiale
didattico, scientifico  e  tecnico,  l'attrezzatura  dei  laboratori,
delle officine, delle aziende e delle palestre  siano  sufficienti  e
adatti in relazione al tipo della scuola stessa; 
    b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e  siano  svolte
le esercitazioni pratiche prescritte  per  le  corrispondenti  scuole
statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali; 
    c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso  degli
stessi titoli  prescritti  per  l'esercizio,  rispettivamente,  della
funzione direttiva e dell'insegnamento  nei  corrispondenti  tipi  di
scuole statali; 
    d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per
le classi che frequentano. 
  2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  sulla
equiparazione ai cittadini italiani, per quanto concerne  l'esercizio
dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea. 
  3. La concessione  del  riconoscimento  legale  comporta  la  piena
validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti  e  degli  esami
sostenuti presso la scuola non statale che abbia  ottenuto  il  detto
beneficio.