(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 356)
                 Art. 356. (Art. 78 del Testo Unico) 
                  VERIFICA DI IDONEITA' DEI VEICOLI 

 
  Tutti gli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  adibiti  in  via
permanente al trasporto di materie e oggetti pericolosi e  i  veicoli
cisterna  che  trasportino  anche  occasionalmente  merci  pericolose
devono essere riconosciuti idonei allo scopo  dall'Ispettorato  della
motorizzazione  civile,  che  ne  fa  annotazione  sulla   carta   di
circolazione, indicando le classi di  materie,  ed  eventualmente  le
singole materie, che il veicolo e' atto a trasportare. 
  E' vietata l'applicazione di cisterne per  il  trasporto  di  merci
pericolose sui motoveicoli e sui rimorchi privi di freno continuo  ed
automatico. 
  E vietato il trasporto di merci pericolose su motocicli,  salvo  le
deroghe  che,  caso  per  caso,  puo'  stabilire  il  Ministero   dei
trasporti.