Art. 356. 
                            Pareggiamento 
 
  1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'articolo  352,
comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono  ottenere  di  essere
pareggiate alle  statali  corrispondenti  se  siano  tenute  da  enti
pubblici  o  dagli  enti  ecclesiastici   di   cui   all'articolo   7
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa  Sede,  ratificato
con legge 25 marzo 1985, n. 121, e  al  Protocollo  del  18  novembre
1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  2. Per la concessione  del  pareggiamento,  oltre  alle  condizioni
specificate nell'articolo 355, si richiede: 
    a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali  a  quelli
delle corrispondenti scuole statali; 
    b) che le cattedre siano occupate da personale nominato,  secondo
norme stabilite con regolamento,  in  seguito  ad  apposito  pubblico
concorso, o che  sia  risultato  vincitore,  o  abbia  conseguito  la
votazione di almeno sette decimi  in  identico  concorso  generale  o
speciale  presso  scuole  statali  o  pareggiate  o   in   esami   di
abilitazione all'insegnamento corrispondente,  ovvero  per  chiamata,
dal ruolo di scuole di pari grado, statali  o  pareggiate,  ai  sensi
della lettera b) dell' articolo unico  del  regio  decreto  21  marzo
1935, n. 1118; 
    c) che al personale della scuola sia  assicurato  un  trattamento
economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti. 
  3. Il pareggiamento comporta gli effetti di cui  all'articolo  355,
comma 3. 
 
          Note all'art. 356:
             - Il testo dell'art. 7 dell'accordo  tra  la  Repubblica
          italiana  e  la Santa Sede ratificato con la legge 25 marzo
          1985, n. 121  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'accordo,  con
          protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
          che  apporta modificazioni al Concordato lateranese dell'11
          febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa  Sede)
          e' il seguente:
             "Art.  7.  - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al
          principio  enunciato  dall'art.  20   della   Costituzione,
          riafferma  che  il  carattere  ecclesiastico  e  il fine di
          religione o di culto di una associazione o istituzione  non
          possono  essere  causa di speciali limitazioni legislative,
          ne' di speciali gravami fiscali per  la  sua  costituzione,
          capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.
             2.  Ferma  restando la personalita' giuridica degli enti
          ecclesiastici  che  ne  sono  attualmente   provvisti,   la
          Repubblica     italiana,    su    domanda    dell'autorita'
          ecclesiastica  o  con  il  suo   assenso,   continuera'   a
          riconoscere    la   personalita'   giuridica   degli   enti
          ecclesiastici  aventi  sede  in  Italia, eretti o approvati
          secondo le norme del  diritto  canonico,  i  quali  abbiano
          finalita'   di   religione  o  di  culto.  Analogamente  si
          procedera' per il riconoscimento  agli  effetti  civili  di
          ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
             3.  Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi
          fine di religione  o  di  culto,  come  pure  le  attivita'
          dirette  a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine
          di beneficenza o di istruzione.
             Le attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,
          svolte   dagli   enti  ecclesiastici,  sono  soggette,  nel
          rispetto della struttura e della finalita'  di  tali  enti,
          alle  leggi  dello  Stato  concernenti  tali attivita' e al
          regime tributario previsto per le medesime.
             4. Gli edifici aperti  al  culto,  le  pubblicazioni  di
          atti,   le  affissioni  all'interno  o  all'ingresso  degli
          edifici di culto o ecclesiastici, e le collette  effettuate
          nei  predetti  edifici, continueranno ad essere soggetti al
          regime vigente.
             5. L'amministrazione dei  beni  appartenenti  agli  enti
          ecclesiastici e' soggetta ai controlli previsti dal diritto
          canonico.  Gli  acquisti di questi enti sono pero' soggetti
          anche ai controlli previsti dalle leggi  italiane  per  gli
          acquisti delle persone giuridiche.
             6.  All'atto  della firma del presente accordo, le parti
          istituiscono una commissione paritetica per la formulazione
          delle norme da sottoporre alla  loro  approvazione  per  la
          disciplina   di   tutta   la  materia  degli  enti  e  beni
          ecclesiastici e per la revisione degli  impegni  finanziari
          dello  Stato italiano e degli interventi del medesimo nella
          gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
             In via transitoria e fino all'entrata  in  vigore  della
          nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma
          terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario".
             - La legge n. 222/1985 reca (Disposizioni sugli enti e i
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi).
             - Il testo dell'articolo unico, lettera b), del R.D.  n.
          1118/1935  (Nuove  norme  per  la  nomina dei professori di
          ruolo nelle Scuole medie pareggiate) e' il seguente:
             "Articolo unico. - La  nomina,  il  licenziamento  e  le
          promozioni   degli   insegnanti   delle  scuole  pareggiate
          d'istruzione  media  classica,  scientifica,  magistrale  e
          tecnica  hanno  luogo secondo le modalita' in vigore per le
          corrispondenti scuole medie governative.
             L'ente che mantiene la  scuola  media  pareggiata  puo',
          inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che
          per concorso, anche in uno dei modi seguenti:
            (Omissis).
               b)   chiamando   a  coprire  la  cattedra  vacante  un
          professore che occupi una corrispondente cattedra di  ruolo
          in  scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine,
          dalla quale, secondo le norme in vigore per le scuole medie
          governative,  sia  ammesso  il  passaggio  a  una  cattedra
          corrispondente  a quella vacante nella scuola pareggiata, e
          subordinatamente    al    nulla    osta    del    Ministero
          dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio
          stesso  sia  richiesto,  in  base  alle predette norme, uno
          speciale  accertamento  della   idoneita'   didattica   del
          professore ad occupare la nuova cattedra".