Art. 357 
 
                          Norme transitorie 
 
    1.  Le  disposizioni  della  parte  II,  titolo  I  (organi   del
procedimento e programmazione) sono di immediata  applicazione  anche
ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
regolamento. 
    2.  Le  disposizioni  della  parte  II,   titolo   II,   capo   I
(progettazione), non si applicano alle progettazioni i  cui  bandi  o
avvisi con cui si indice una gara  siano  pubblicati  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di  bandi  o
avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  siano  gia'  stati  inviati  gli   inviti   a
presentare le offerte.  Alle  suddette  progettazioni  continuano  ad
applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione
I, II, III, e IV, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in  corso  e  per  quelle
bandite prima della data di entrata in  vigore  del  regolamento,  le
stazioni  appaltanti  hanno  facolta'  di  adeguare  il  progetto  in
conformita' delle disposizioni della parte  II,  titolo  II,  capo  I
(progettazione). 
    3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II,  (verifica
del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia gia' stato
approvato, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  il
progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere  continuano  ad
applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48  e  49
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
    4.  Le  disposizioni  della  parte  II,  titolo  V  (sistemi   di
realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI,  capo
I  (garanzie),  titolo  VII  (il  contratto),  non  si  applicano  ai
contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano
pubblicati  precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  nonche',   in   caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, siano gia' stati  inviati
gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti  continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
    5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di
garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con
cui si indice una gara  siano  pubblicati  a  decorrere  da  un  anno
successivo alla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano  inviati
a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore  del
presente regolamento. 
    6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori),
titolo IX (contabilita' dei lavori), titolo X (collaudo dei  lavori),
non si applicano all'esecuzione, contabilita' e collaudo  dei  lavori
per i quali, alla data di entrata in vigore  del  regolamento,  siano
gia' stati stipulati i  relativi  contratti.  Ai  suddetti  contratti
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX,  XI
e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,
n. 554. 
    7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori  riguardanti
i beni del patrimonio culturale), con esclusione  delle  disposizioni
di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi  o
avvisi con cui si indice una gara  siano  pubblicati  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti
in cui, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
siano gia' stati inviati gli  inviti  a  presentare  le  offerte.  Ai
suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nel titolo XIII  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1999, n.  554.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  247
riguardanti  la  verifica  dei  progetti  dei  beni  del   patrimonio
culturale non si applicano alle opere per le  quali  sia  gia'  stato
approvato, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  il
progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere  continuano  ad
applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48  e  49
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
    8. In relazione alla parte II,  titolo  XI,  fino  alla  data  di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui  al  comma  3
dell'articolo  201  del   codice,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto  2000,  n.  294,
come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. 
    9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a
servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  nei  settori
ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con  cui
si indice una gara siano  pubblicati  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,  siano  gia'
stati inviati gli inviti  a  presentare  le  offerte.  Alle  suddette
procedure continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel
titolo IV e negli articoli 105 e  106,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
    10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a
forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V  (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali)
si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una
gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore
del  presente  regolamento,  nonche',  in  caso  di  contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
    11.  Le  disposizioni  della   parte   VI   (contratti   eseguiti
all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o  avvisi  con
cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data  di
entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,  siano  gia'
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui
alla parte VI, titolo  I,  del  presente  regolamento  continuano  ad
applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
    12. Le attestazioni rilasciate  nella  vigenza  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  hanno  validita'
fino alla naturale  scadenza  prevista  per  ciascuna  di  esse;  gli
importi ivi contenuti, dal centottantunesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, si  intendono  sostituiti
dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.  Sono  escluse  le
attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12,
OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294,  come  modificato
dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di  avere  validita'  a
decorrere dal centottantunesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  regolamento.  (eliminate  alcune  categorie  non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti) 
    13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11,  OS  7,
OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34,  e  OS  2,
individuata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n.
294, come modificato dal  d.m.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la  cui
scadenza  interviene  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data   di
pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore
dello stesso, si intendono prorogate fino alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  regolamento.  (eliminate  alcune  categorie  non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti) 
    14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori,  emessi
fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, contenenti una o piu' delle categorie OG 10, OG
11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  OS
2, individuata ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai  sensi  del  d.m..  3  agosto
2000, n. 294, come modificato dal  d.m.  24  ottobre  2001,  n.  420,
eseguiti sulla base di contratti i cui bandi  o  avvisi  siano  stati
pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica  25
gennaio  2000,  n.  34,  nonche',  in   caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i  quali
gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,  n.  34,  le
stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa  interessata  o  della
SOA attestante,  provvedono  ad  emettere  nuovamente  per  intero  i
certificati  di  esecuzione  dei  lavori  secondo   l'allegato   B.1,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie  individuate
nell'allegato A del presente  regolamento,  corrispondenti  a  quelle
previste nel bando o nell'avviso o nella  lettera  di  invito,  fermo
restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma  5.  Qualora,  nel
quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG  11  di  cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono
indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui  all'allegato  A  del
presente  regolamento,  le  categorie  specialistiche  affidate,  tra
quelle individuate con gli acronimi OS  3,  OS  5,  OS  28  e  OS  30
nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della
categoria OG 11 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  si   compongono.   Il
riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4,
85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il  riferimento
all'allegato B.1. 
    15. A  decorrere  dal  centottantunesimo  giorno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i  certificati   di
esecuzione dei lavori contenenti una o piu' delle categorie OG 10, OG
11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all'allegato A  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  OS
2, individuata ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai  sensi  del  d.m..  3  agosto
2000, n. 294, come modificato dal  d.m.  24  ottobre  2001,  n.  420,
eseguiti sulla base di contratti i cui bandi  o  avvisi  siano  stati
pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica  25
gennaio  2000,  n.  34,  nonche',  in   caso   di   contratti   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i  quali
gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  sono
emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1,  indicando,
nei  quadri  6.1-B,  6.2-B  e   6.3-B,   le   categorie   individuate
nell'allegato A del presente  regolamento,  corrispondenti  a  quelle
previste nel bando o nell'avviso o nella  lettera  di  invito,  fermo
restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma  5.  Qualora,  nel
quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG  11  di  cui
all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono
indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui  all'allegato  A  del
presente  regolamento,  le  categorie  specialistiche  affidate,  tra
quelle individuate con gli acronimi OS  3,  OS  5,  OS  28  e  OS  30
nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della
categoria OG 11 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  si   compongono.   Il
riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4,
85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il  riferimento
all'allegato B.1. 
    16. Per centottanta giorni successivi alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, i soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o  degli
avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso di contratti  senza
pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della  predisposizione  degli
inviti a presentare offerte, applicano le  disposizioni  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie
del relativo allegato A. Per centottanta giorni successivi alla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  ai  fini  della
partecipazione alle  gare  riferite  alle  lavorazioni  di  cui  alle
categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20,  OS  21,  di
cui all'allegato A del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai
sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come  modificato  dal  d.m.  24
ottobre 2001, n. 420, la  dimostrazione  del  requisito  relativo  al
possesso della categoria  richiesta  avviene  mediante  presentazione
delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in  vigenza
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,  n.  34,
purche' in corso di validita' alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento anche per effetto della disposizione di  cui  al
comma 13. (eliminate alcune categorie non ammesse  al  "Visto"  della
Corte dei conti) 
    17.  Le  attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  dalle  SOA
relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, 
     OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20 -B, OS 21,  e
OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere
utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a  decorrere  dal
centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti) 
    18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la  verifica  relativa
ai lavori di cui alla lettera a), puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni  appaltanti  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo  46,
comma 2; in relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  gli
uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati  dal  possesso
del sistema di controllo interno. 
    19. In relazione all'articolo 50, per  un  periodo  di  tre  anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  il
requisito di cui al comma 1, lettera a), puo' essere  anche  riferito
ad attivita' di progettazione, direzione  lavori  o  collaudo  ed  il
requisito di cui al comma 1,  lettera  b),  puo'  essere  soddisfatto
attraverso la dimostrazione di almeno  quattro  servizi  analoghi  di
progettazione,  direzione  dei  lavori  o  collaudo  per  un  importo
complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare. 
    20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64,  comma
2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del regolamento, dandone  comunicazione  all'Autorita'.  In
caso   di   inadempienza    l'Autorita'    dispone    la    decadenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 68. 
    21.  In  relazione  all'articolo  66,  comma  1,  le  SOA,  entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di
partecipazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
ff), dandone comunicazione all'Autorita'. 
    22.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  79,  comma  17,  si
applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una
gara siano pubblicati a decorrere dal centottantunesimo giorno  dalla
data di entrata in  vigore  del  regolamento,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
al centottantunesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare
le offerte. (seguiva un periodo non ammesso al  "Visto"  della  Corte
dei conti) 
    23. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto  al
comma 2, i soggetti che alla data di entrata in  vigore  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la
funzione di direttore tecnico, possono conservare  l'incarico  presso
la stessa impresa. 
    24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2
e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi  con  cui
si indice una gara nonche' in caso di contratti  senza  pubblicazione
di bandi o avvisi  ai  fini  della  predisposizione  degli  inviti  a
presentare offerte, la  qualificazione  SOA  e  la  qualificazione  a
contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal
centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. 
    25. In relazione all'articolo 89, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  l'Autorita'
provvede ad individuare le informazioni che devono  essere  riportate
nelle attestazioni di qualificazione. 
    26. Le disposizioni di cui  all'articolo  97,  comma  5,  non  si
applicano alle domande  di  rilascio,  rinnovo  e  cambio  classifica
dell'attestazione di qualificazione a contraente generale  presentate
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 
    27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al
31 dicembre 2013, i soggetti in  possesso  di  attestazioni  SOA  per
classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del  requisito
a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute,  nei  limiti  di
validita' di cui all'articolo 98, comma 1, del presente  regolamento,
secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice. 
    28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2,  e
102, comma 2, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti  di  ordine
generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai  responsabili  di
cantiere delle imprese che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento,   risultano    in    possesso    dell'attestazione    di
qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 98, comma 4. 
    29. In relazione all'articolo 248, comma 5,  con  riferimento  ai
lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per  la  qualificazione
in classifiche inferiori alla III, fino all'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo decreto, la  direzione
tecnica puo' essere affidata anche a soggetto  dotato  di  esperienza
professionale  acquisita  nei  suddetti  lavori  quale  direttore  di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con
idonei  certificati  di  esecuzione  dei   lavori   attestanti   tale
condizione  rilasciati  dall'autorita'  preposta  alla   tutela   dei
suddetti beni. Con decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti possono  essere  definiti  o  individuati  eventuali  altri
titoli o requisiti professionali equivalenti. 
    30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino
alla sottoscrizione dei protocolli di  intesa,  il  responsabile  del
procedimento della stazione appaltante fornisce al  responsabile  del
procedimento della  centrale  di  committenza  dati,  informazioni  e
documentazione rilevanti  in  ordine  alla  fase  di  esecuzione  del
contratto, anche in relazione a quanto stabilito  al  riguardo  nelle
disposizioni di cui al titolo IV. 
 
              Note all'art. 357 
              - Il titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000,
          n. 98, S.O., reca: "Programmazione e progettazione" 
              - Il testo degli articoli 46, 47, 48 e 49  del  decreto
          del citato Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999  n.
          554, e' il seguente: 
              "ART. 46 (Verifica del progetto preliminare)  -  1.  Ai
          sensi dell'articolo 16, comma 6,  della  Legge  i  progetti
          preliminari sono sottoposti, a cura  del  responsabile  del
          procedimento ed  alla  presenza  dei  progettisti,  ad  una
          verifica  in  rapporto  alla  tipologia,  alla   categoria,
          all'entita' e all'importanza dell'intervento. 
              2. La verifica e' finalizzata ad accertare la  qualita'
          concettuale, sociale, ecologica,  ambientale  ed  economica
          della soluzione progettuale prescelta e la sua  conformita'
          alle specifiche disposizioni  funzionali,  prestazionali  e
          tecniche   contenute   nel   documento   preliminare   alla
          progettazione, e  tende  all'obiettivo  di  ottimizzare  la
          soluzione progettuale prescelta. 
              3. La verifica comporta  il  controllo  della  coerenza
          esterna  tra  la  soluzione  progettuale  prescelta  e   il
          contesto socio economico e ambientale in  cui  l'intervento
          progettato  si  inserisce,  il  controllo  della   coerenza
          interna tra  gli  elementi  o  componenti  della  soluzione
          progettuale  prescelta  e  del  rispetto  dei  criteri   di
          progettazione  indicati  nel   presente   regolamento,   la
          valutazione  dell'efficacia  della  soluzione   progettuale
          prescelta  sotto  il  profilo  della   sua   capacita'   di
          conseguire gli obiettivi attesi, ed infine  la  valutazione
          dell'efficienza  della  soluzione   progettuale   prescelta
          intesa come  capacita'  di  ottenere  il  risultato  atteso
          minimizzando  i  costi   di   realizzazione,   gestione   e
          manutenzione." 
              "ART. 47 (Validazione del progetto) -  1.  Prima  della
          approvazione, il responsabile del procedimento  procede  in
          contraddittorio  con  i   progettisti   a   verificare   la
          conformita' del progetto esecutivo alla  normativa  vigente
          ed al documento preliminare alla progettazione. In caso  di
          appalto integrato la verifica ha  ad  oggetto  il  progetto
          definitivo. 
              2. La validazione riguarda fra l'altro: 
              a) la corrispondenza dei nominativi dei  progettisti  a
          quelli titolari dell'affidamento e  la  sottoscrizione  dei
          documenti     per     l'assunzione     delle     rispettive
          responsabilita'; 
              b) la completezza della  documentazione  relativa  agli
          intervenuti   accertamenti   di    fattibilita'    tecnica,
          amministrativa ed economica dell'intervento; 
              c) l'esistenza delle indagini, geologiche,  geotecniche
          e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento  e
          la congruenza dei risultati di tali indagini con le  scelte
          progettuali; 
              d)  la  completezza,  adeguatezza  e  chiarezza   degli
          elaborati    progettuali,    grafici,     descrittivi     e
          tecnico-economici, previsti dal regolamento; 
              e)  l'esistenza  delle  relazioni  di   calcolo   delle
          strutture e degli impianti e la valutazione  dell'idoneita'
          dei criteri adottati; 
              f) l'esistenza  dei  computi  metrico-estimativi  e  la
          verifica  della  corrispondenza  agli  elaborati   grafici,
          descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
              g)  la  rispondenza  delle  scelte   progettuali   alle
          esigenze di manutenzione e gestione; 
              h)  l'effettuazione  della   valutazione   di   impatto
          ambientale,  ovvero  della  verifica  di  esclusione  dalle
          procedure, ove prescritte; 
              i)  l'esistenza  delle  dichiarazioni  in   merito   al
          rispetto   delle   prescrizioni   normative,   tecniche   e
          legislative comunque applicabili al progetto; 
              l)  l'acquisizione  di   tutte   le   approvazioni   ed
          autorizzazioni   di   legge,   necessarie   ad   assicurare
          l'immediata cantierabilita' del progetto; 
              m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto  e
          le clausole dello schema  di  contratto  e  del  capitolato
          speciale d'appalto nonche' la verifica della rispondenza di
          queste ai canoni della legalita'." 
              "ART.   48   (Modalita'   delle   verifiche   e   della
          validazione) - 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47
          sono demandate al  responsabile  del  procedimento  che  vi
          provvede direttamente con il supporto  tecnico  dei  propri
          uffici, oppure nei casi di accertata  carenza  di  adeguate
          professionalita' avvalendosi del supporto  degli  organismi
          di controllo di cui all'articolo 30, comma 6, della  Legge,
          individuati  secondo  le  procedure  e  con  le   modalita'
          previste dalla normativa vigente in materia di  appalto  di
          servizi. Le risultanze delle verifiche  sono  riportate  in
          verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 
              2. Gli  affidatari  delle  attivita'  di  supporto  non
          possono espletare incarichi di progettazione e non  possono
          partecipare  neppure  indirettamente  agli  appalti,   alle
          concessioni  ed  ai  relativi  subappalti  e  cottimi   con
          riferimento  ai  lavori  per  i  quali  abbiano  svolto  le
          predette attivita'. 
              3. Gli oneri economici inerenti  allo  svolgimento  dei
          servizi di cui al comma 1 fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la realizzazione dei singoli lavori." 
              "ART. 49 (Acquisizione dei pareri  e  approvazione  dei
          progetti) - 1. La conferenza dei  servizi  si  svolge  dopo
          l'acquisizione   dei   pareri   tecnici   necessari    alla
          definizione  di  tutti  gli  aspetti   del   progetto.   La
          conferenza dei servizi procede a nuovo esame  del  progetto
          dopo che siano state apportate le  modifiche  eventualmente
          richieste, e  dopo  che  su  di  esse  sono  intervenuti  i
          necessari pareri tecnici. 
              2. Terminata la  verifica  di  cui  all'articolo  47  e
          svolta la conferenza di servizi,  ciascuna  amministrazione
          aggiudicatrice  procede  alla  approvazione  del   progetto
          secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 
              3. In caso di opere o lavori sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale  si  procede  in  ogni  caso  secondo
          quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 7,  comma
          8, della Legge." 
              - I titoli V, VII e VIII, del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.   554,   recano,
          rispettivamente:  "Sistemi  di  realizzazione   di   lavori
          pubblici", "Garanzie", "Il contratto". 
              - Il titolo  XIII  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  reca  "Dei  lavori
          riguardanti i beni culturali". 
              - Il testo  dell'articolo  201,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              "3. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  ulteriori  specifici
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione  di  quelli
          definiti dal regolamento di cui all'articolo  5,  anche  al
          fine  di  consentire  la   partecipazione   delle   imprese
          artigiane.". 
              - Il  decreto  ministeriale  3  agosto  2000,  n.  294,
          recante   "Regolamento   concernente   individuazione   dei
          requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
          lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili  e  delle
          superfici decorate di beni architettonici",  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2000, n. 246. 
              -  Il  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca: "Affidamento dei
          servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". 
              - Gli  articoli  105  e  106  del  decreto  del  citato
          Presidente della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,
          recano: 
              "ART. 105 (Polizza assicurativa del progettista)  -  1.
          Le stazioni  appaltanti  richiedono  ai  progettisti,  come
          forma  di  copertura  assicurativa,  la  polizza   di   cui
          all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale  polizza  copre
          la responsabilita' professionale  del  progettista  esterno
          per  i  rischi  derivanti  da  errori  od  omissioni  nella
          redazione del progetto esecutivo o definitivo, che  abbiano
          determinato a carico della stazione appaltante nuove  spese
          di progettazione e/o maggiori costi. 
              2. Si intende per maggior costo  la  differenza  fra  i
          costi  e  gli  oneri  che  la  stazione   appaltante   deve
          sopportare  per  l'esecuzione   dell'intervento   a   causa
          dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli  oneri
          che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione  di  un
          progetto esente da errori ed omissioni. 
              3. Per nuove spese di progettazione  si  intendono  gli
          oneri di nuova  progettazione,  nella  misura  massima  del
          costo iniziale di progettazione  sostenuti  dalle  stazioni
          appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino  con  le
          procedure di cui alla Legge ed al presente regolamento,  la
          nuova  progettazione  ad  altri  progettisti  anziche'   al
          progettista  originariamente   incaricato.   L'obbligo   di
          nuovamente progettare i lavori  a  carico  del  progettista
          senza costi e oneri per la stazione appaltante deve  essere
          inderogabilmente previsto nel contratto. 
              4. Il progettista, contestualmente alla  sottoscrizione
          del contratto,  deve  produrre  una  dichiarazione  di  una
          compagnia di assicurazioni  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  «responsabilita'  civile  generale»  nel   territorio
          dell'Unione Europea, contenente l'impegno a  rilasciare  la
          polizza  di  responsabilita'   civile   professionale   con
          specifico riferimento  ai  lavori  progettati.  La  polizza
          decorre dalla data di inizio dei lavori e ha  termine  alla
          data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
          La mancata presentazione della dichiarazione  determina  la
          decadenza dall'incarico, e autorizza  la  sostituzione  del
          soggetto affidatario. 
              5. Nel caso  in  cui  il  pagamento  dei  corrispettivi
          professionali  sia  dal  contratto  frazionato  in  via  di
          anticipazione non correlata allo svolgimento per  fasi  del
          progetto, ciascuna anticipazione in acconto e'  subordinata
          alla costituzione di una garanzia fideiussoria  bancaria  o
          assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo
          e' corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
          polizza.  Lo  svincolo  delle  garanzie   fideiussorie   e'
          contestuale alla presentazione della polizza, che  deve  in
          ogni  caso  avvenire  al  momento  della   consegna   degli
          elaborati progettuali. 
              6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione
          della richiesta di  risarcimento,  comunica  alla  stazione
          appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi  per  i
          quali non puo' formulare alcuna  offerta.  Il  responsabile
          del procedimento  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          dell'offerta  deve  assumere  la  propria   determinazione.
          Trascorso inutilmente tale termine,  l'offerta  si  intende
          rifiutata.  Qualora  il   responsabile   del   procedimento
          dichiari di accettare la somma  offertagli,  l'assicuratore
          deve provvedere al  pagamento  entro  trenta  giorni  dalla
          ricezione della comunicazione. 
              7.   Qualora   l'assicuratore    non    proceda    alla
          comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta  sia
          ritenuta incongrua  dalla  stazione  appaltante,  la  stima
          dell'ammontare  del  danno  e'  demandata  ad   un   perito
          designato dall'Autorita'  nell'ambito  dell'elenco  di  cui
          all'articolo 151, comma 6. Qualora il pagamento della somma
          stimata non sia  effettuato  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione   della    stima,    l'Amministrazione    da'
          comunicazione all'ISVAP.". 
              "ART.  106   (Polizza   assicurativa   del   dipendente
          incaricato   della   progettazione)   -   1.   Qualora   la
          progettazione  sia  affidata  a  proprio   dipendente,   la
          stazione  appaltante  assume  l'onere   del   rimborso   al
          dipendente dei due terzi del premio corrisposto  da  questi
          per contrarre garanzia assicurativa per  la  copertura  dei
          rischi  professionali.  L'importo  da  garantire  non  puo'
          essere  superiore  al  dieci  per  cento   del   costo   di
          costruzione dell'opera progettata e la  garanzia  copre  il
          solo rischio per il maggior costo per le  varianti  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge.". 
              - Il  titolo  XIV  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n.  554,  reca:  "Disposizioni
          particolari per l'affidamento e  la  esecuzione  di  lavori
          eseguiti nell'ambito di attuazione della legge 26  febbraio
          1987, n. 49". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34, (Regolamento recante istituzione  del  sistema
          di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,  ai
          sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109) e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.. 
              -  L'allegato  A  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 29 febbraio 2000, n. 49, S.O., e' il seguente: 
              "Allegato A - Premesse 
              Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera»  o  per
          «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di
          esplicare funzioni economiche e tecniche. 
              La qualificazione in ciascuna delle categorie di  opere
          generali, individuate con l'acronimo  «OG»,  e'  conseguita
          dimostrando  capacita'  di  svolgere  in  proprio   o   con
          qualsiasi   altro   mezzo   l'attivita'   di   costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione di opere o  interventi  per
          la cui realizzazione, finiti in ogni loro  parte  e  pronti
          all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie
          una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione
          presuppone effettiva capacita' operativa  ed  organizzativa
          dei   fattori   produttivi,   specifica   competenza    nel
          coordinamento tecnico  delle  attivita'  lavorative,  nella
          gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di  tutte
          le  regole  tecniche  e  amministrative  che   disciplinano
          l'esecuzione di  lavori  pubblici.  Ciascuna  categoria  di
          opere generali individua  attivita'  non  ricomprese  nelle
          altre categorie generali. 
              La   qualificazione   in   ciascuna   delle   categorie
          specializzate,  individuate   con   l'acronimo   «OS»,   e'
          conseguita dimostrando capacita'  di  eseguire  in  proprio
          l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e  manutenzione
          di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma  parte
          del processo realizzativo di un'opera o di un intervento  e
          necessitano   di   una   particolare   specializzazione   e
          professionalita'. La  qualificazione  presuppone  effettiva
          capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
          necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed  il
          possesso di tutte le specifiche  abilitazioni  tecniche  ed
          amministrative previste dalle vigenti norme  legislative  e
          regolamentari. 
              La qualificazione nelle categorie che  risultano  dalla
          suddivisione di quelle previste dal D.M. n. 770/1982 e D.M.
          n. 304/1998 e' conseguita qualora le lavorazioni realizzate
          con  riferimento  alle  vecchie   declaratorie   riguardino
          lavorazioni  previste  dalle  declaratorie   del   presente
          allegato. 
              Le lavorazioni di cui alle categorie  generali  nonche'
          alle categorie specializzate  per  le  quali  nell'allegata
          tabella  «corrispondenze  nuove  e  vecchie  categorie»  e'
          prescritta la qualificazione  obbligatoria,  qualora  siano
          indicate nei bandi di gara come  parti  dell'intervento  da
          realizzare,  non  possono  essere  eseguite  dalle  imprese
          aggiudicatarie   se   prive   delle    relative    adeguate
          qualificazioni. 
              Categorie opere generali 
              OG 1: Edifici civili e industriali 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione  di  interventi   puntuali   di   edilizia
          occorrenti per  svolgere  una  qualsiasi  attivita'  umana,
          diretta o indiretta, completi delle  necessarie  strutture,
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici e finiture  di  qualsiasi  tipo  nonche'  delle
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 
              Comprende  in  via  esemplificativa  le  residenze,  le
          carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i  teatri,  gli
          stadi, gli  edifici  per  le  industrie,  gli  edifici  per
          parcheggi, le stazioni  ferroviarie  e  metropolitane,  gli
          edifici aeroportuali nonche' qualsiasi  manufatto  speciale
          in cemento armato,  semplice  o  precompresso,  gettato  in
          opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili,  silos
          ed edifici di grande altezza con strutture  di  particolari
          caratteristiche e complessita'. 
              OG  2:  Restauro  e  manutenzione  dei  beni   immobili
          sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in  materia
          di beni culturali e ambientali 
              Riguarda lo svolgimento di  un  insieme  coordinato  di
          lavorazioni   specialistiche   necessarie   a   recuperare,
          conservare,   consolidare,    trasformare,    ripristinare,
          ristrutturare, sottoporre a manutenzione  gli  immobili  di
          interesse  storico  soggetti  a  tutela   a   norma   delle
          disposizioni in materia di  beni  culturali  e  ambientali.
          Riguarda  altresi'  la  realizzazione  negli  immobili   di
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici  e  finiture  di  qualsiasi  tipo  nonche'   di
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 
              OG 3: Strade, autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,
          linee  tranviarie,  metropolitane,  funicolari,   e   piste
          aeroportuali, e relative opere complementari 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione di interventi a rete che  siano  necessari
          per consentire la mobilita' su «gomma», «ferro» e  «aerea»,
          qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
          opera connessa, complementare o accessoria  anche  di  tipo
          puntuale, del relativo armamento  ferroviario,  nonche'  di
          tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
          telefonici,  elettronici  e  per  la   trazione   elettrica
          necessari a fornire un buon servizio all'utente in  termini
          di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
              Comprende in via esemplificativa le  strade,  qualsiasi
          sia  il  loro  grado  di  importanza,  le  autostrade,   le
          superstrade,  inclusi  gli  interventi  puntuali  quali  le
          pavimentazioni  speciali,  le  gallerie  artificiali,   gli
          svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a  raso,  le
          opere di sostegno dei pendii, i rilevati,  le  ferrovie  di
          interesse  nazionale  e  locale,   le   metropolitane,   le
          funicolari   e   le   linee   tramviarie    di    qualsiasi
          caratteristica tecnica, le piste  di  decollo  aerei  ed  i
          piazzali  di  servizio  di  eliporti,   le   stazioni,   le
          pavimentazioni  realizzate   con   materiali   particolari,
          naturali  ed  artificiali,  nonche'  i  ponti,   anche   di
          complesse  caratteristiche  tecniche,  in  ferro,   cemento
          armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati  in
          opera. 
              OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione, mediante  l'impiego  di  specifici  mezzi
          tecnici speciali, di interventi in  sotterraneo  che  siano
          necessari per consentire  la  mobilita'  su  «gomma»  e  su
          «ferro»,  qualsiasi  sia  il  loro  grado  di   importanza,
          completi  di   ogni   opera   connessa,   complementare   o
          accessoria, puntuale o a rete, quali strade di  accesso  di
          qualsiasi  grado  di  importanza,  svincoli  a  raso  o  in
          sopraelevata, parcheggi  a  raso,  opere  di  sostegno  dei
          pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
          telefonici ed elettronici nonche' di armamento  ferroviario
          occorrenti per  fornire  un  buon  servizio  all'utente  in
          termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
              Comprende in  via  esemplificativa  gallerie  naturali,
          trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 
              OG 5: Dighe 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari
          per consentire la  raccolta  di  acqua  da  effettuare  per
          qualsiasi motivo, localizzati su  corsi  d'acqua  e  bacini
          interni, complete di tutti gli  impianti  elettromeccanici,
          meccanici, elettrici, telefonici ed  elettronici  necessari
          all'efficienza e  all'efficacia  degli  interventi  nonche'
          delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 
              Comprende le dighe realizzate  con  qualsiasi  tipo  di
          materiale. 
              OG  6:  Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,   opere   di
          irrigazione e di evacuazione 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione di interventi a rete che  siano  necessari
          per attuare  il  «servizio  idrico  integrato»  ovvero  per
          trasportare ai punti di utilizzazione  fluidi  aeriformi  o
          liquidi, completi di ogni opera connessa,  complementare  o
          accessoria anche di tipo puntuale e di tutti  gli  impianti
          elettromeccanici,  meccanici,  elettrici,   telefonici   ed
          elettronici,  necessari  a   fornire   un   buon   servizio
          all'utente in termini di uso, funzionamento,  informazione,
          sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. 
              Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
          delle  acque,  gli  impianti   di   potabilizzazione,   gli
          acquedotti,  le  torri  piezometriche,  gli   impianti   di
          sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la  rete
          di distribuzione all'utente finale, i cunicoli  attrezzati,
          la fornitura  e  la  posa  in  opera  delle  tubazioni,  le
          fognature con qualsiasi  materiale,  il  trattamento  delle
          acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
          delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 
              OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione   di    interventi    puntuali    comunque
          realizzati, in acque  dolci  e  salate,  che  costituiscono
          terminali per la  mobilita'  su  «acqua»  ovvero  opere  di
          difesa del territorio dalle stesse acque  dolci  o  salate,
          completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
          anche  di  tipo  puntuale   e   di   tutti   gli   impianti
          elettromeccanici,  elettrici,  telefonici  ed   elettronici
          necessari a fornire un buon servizio all'utente in  termini
          di   uso,   funzionamento,   informazione,   sicurezza    e
          assistenza. 
              Comprende in via esemplificativa i porti,  i  moli,  le
          banchine, i pannelli, le piattaforme, i pontili, le  difese
          costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le  bocche
          di scarico nonche' i lavori di dragaggio in mare  aperto  o
          in bacino e quelli di protezione  contro  l'erosione  delle
          acque dolci o salate. 
              OG  8:  Opere  fluviali,  di  difesa,  di  sistemazione
          idraulica e di bonifica 
              Riguarda  la  costruzione  e  la  manutenzione   o   la
          ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
          realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
          naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio
          dai  suddetti  corsi  d'acqua,  completi  di   ogni   opera
          connessa, complementare o accessoria, nonche' di tutti  gli
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici necessari. 
              Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i
          bacini  di  espansione,  le  sistemazioni   di   foci,   il
          consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e  dei
          torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la  sistemazione  e
          la regimentazione idraulica delle  acque  superficiali,  le
          opere di diaframmatura dei sistemi  arginali,  le  traverse
          per derivazioni e  le  opere  per  la  stabilizzazione  dei
          pendii. 
              OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione  degli  interventi   puntuali   che   sono
          necessari per la produzione di energia elettrica,  completi
          di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
          puntuale  o  a  rete,  nonche'  di   tutti   gli   impianti
          elettromeccanici,  elettrici,  telefonici  ed  elettronici,
          necessari  in  termini  di   funzionamento,   informazione,
          sicurezza e assistenza. 
              Comprende le centrali idroelettriche ovvero  alimentate
          da qualsiasi tipo di combustibile. 
              OG  10:  Impianti  per  la  trasformazione   alta/media
          tensione e per la distribuzione  di  energia  elettrica  in
          corrente alternata e continua 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari
          per la distribuzione ad alta e  media  tensione  e  per  la
          trasformazione e distribuzione a bassa tensione  all'utente
          finale di potenza  elettrica,  completi  di  ogni  connessa
          opera muraria, complementare o  accessoria,  puntuale  o  a
          rete. 
              Comprende in  via  esemplificativa  le  centrali  e  le
          cabine di  trasformazione,  i  tralicci  necessari  per  il
          trasporto e la  distribuzione  di  qualsiasi  tensione,  la
          fornitura e posa in opera di cavi elettrici  per  qualsiasi
          numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa
          in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. 
              OG 11: Impianti tecnologici 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
          riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima,
          di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie,  del
          gas ed antincendio, di  impianti  pneumatici,  di  impianti
          antintrusione,   di   impianti    elettrici,    telefonici,
          radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
          dati e simili, completi di  ogni  connessa  opera  muraria,
          complementare o accessoria, da  realizzarsi  congiuntamente
          in interventi  appartenenti  alle  categorie  generali  che
          siano  stati  gia'  realizzati  o   siano   in   corso   di
          costruzione. 
              OG 12: Opere  ed  impianti  di  bonifica  e  protezione
          ambientale 
              Riguarda la esecuzione  di  opere  puntuali  o  a  rete
          necessarie per la  realizzazione  della  bonifica  e  della
          protezione ambientale. 
              Comprende  in  via   esemplificativa   le   discariche,
          l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni  per  la
          protezione delle falde acquifere, la bonifica di  materiali
          pericolosi, gli impianti di rilevamento  e  telerilevamento
          per  il  monitoraggio  ambientale  per  qualsiasi  modifica
          dell'equilibrio  stabilito  dalla   vigente   legislazione,
          nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento
          delle opere o dei lavori e per  fornire  un  buon  servizio
          all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza. 
              OG 13: Opere di ingegneria naturalistica 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di  opere  o
          di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio  ed
          al   ripristino   della   compatibilita'   fra    «sviluppo
          sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le  opere  ed  i
          lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche. 
              Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
          naturalistico, botanico e faunistico, la  conservazione  ed
          il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e  dei
          bacini    idrografici,    l'eliminazione    del    dissesto
          idrogeologico  per  mezzo  di   piantumazione,   le   opere
          necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione,
          i  lavori  di  sistemazione  agraria  e  le  opere  per  la
          rivegetazione di scarpate  stradali,  ferroviarie,  cave  e
          discariche. 
              Categorie di opere specializzate 
              OS 1: Lavori in terra 
              Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di  volumi  di
          terra, realizzati con qualsiasi mezzo e  qualunque  sia  la
          natura del terreno da  scavare  o  ripristinare:  vegetale,
          argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 
              OS 2: Superfici decorate e  beni  mobili  di  interesse
          storico ed artistico 
              Riguarda l'esecuzione del restauro, della  manutenzione
          ordinaria e straordinaria di  superfici  decorate  di  beni
          architettonici e di  beni  mobili,  di  interesse  storico,
          artistico ed archeologico. 
              OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione di impianti idrosanitari,  di  cucine,  di
          lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia  il  loro
          grado  di  importanza,  completi  di  ogni  connessa  opera
          muraria, complementare  o  accessoria,  da  realizzarsi  in
          opere generali che siano state gia' realizzate o  siano  in
          corso di costruzione. 
              OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale
          mobili, di sollevamento e di  trasporto  completi  di  ogni
          connessa opera  muraria,  complementare  o  accessoria,  da
          realizzarsi  in  opere  generali  che  siano   state   gia'
          realizzate o siano in corso di costruzione. 
              OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti  pneumatici  e  di  impianti
          antintrusione, completi di  ogni  connessa  opera  muraria,
          complementare  o  accessoria,  da  realizzarsi   in   opere
          generali che siano state gia' realizzate o siano  in  corso
          di costruzione. 
              OS 6: Finiture di opere generali in  materiali  lignei,
          plastici, metallici e vetrosi 
              Riguarda  la  fornitura  e  la  posa   in   opera,   la
          manutenzione   e   ristrutturazione   di   carpenteria    e
          falegnameria in legno, di infissi interni  ed  esterni,  di
          rivestimenti  interni  ed  esterni,  di  pavimentazioni  di
          qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
          legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 
              OS 7: Finiture di opere generali di natura edile 
              Riguarda   la   costruzione,    la    manutenzione    o
          ristrutturazione di murature e  tramezzature  di  qualsiasi
          tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
          verniciatura, e simili. 
              OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica 
              Riguarda  la  fornitura  e  la  posa   in   opera,   la
          manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici  e
          acustici,   controsoffittature   e   barriere   al   fuoco,
          impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili. 
              OS  9:  Impianti  per  la  segnaletica  luminosa  e  la
          sicurezza del traffico 
              Riguarda la fornitura e posa in opera, la  manutenzione
          sistematica o ristrutturazione di impianti  automatici  per
          la  segnaletica  luminosa  e  la  sicurezza  del   traffico
          stradale, ferroviario, metropolitano o tramviario  compreso
          il rilevamento delle informazioni  e  l'elaborazione  delle
          medesime. 
              OS 10: Segnaletica stradale non luminosa 
              Riguarda  la  fornitura,   la   posa   in   opera,   la
          manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della
          segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
          complementare. 
              OS 11: Apparecchiature strutturali speciali 
              Riguarda  la  fornitura,  la  posa  in   opera   e   la
          manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
          quali in via esemplificativa i giunti di  dilatazione,  gli
          apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per  ponti  e
          viadotti stradali e ferroviari. 
              OS 12: Barriere e protezioni stradali 
              Riguarda la fornitura, posa in opera e la  manutenzione
          o ristrutturazione dei dispositivi quali  guard  rail,  new
          jersey, attenuatori d'urto, barriere  paramassi  e  simili,
          finalizzati al contenimento ed alla  sicurezza  del  flusso
          veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta  dei  massi
          (1). 
              OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato 
              Riguarda la produzione in stabilimento  industriale  ed
          il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
          armato normale o precompresso. 
              OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 
              Riguarda la costruzione e la manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
          connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero  dei
          materiali,  comprensivi  dei  macchinari  di  preselezione,
          compostaggio e  produzione  di  combustibile  derivato  dai
          rifiuti,  completi  di   ogni   connessa   opera   muraria,
          complementare o accessoria, puntuale o a rete. 
              OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
              Riguarda  la  pulizia  con  particolari  mezzi  tecnici
          speciali di qualsiasi tipo di acqua  ed  il  trasporto  del
          materiale di risulta nelle sedi  prescritte  dalle  vigenti
          norme. 
              OS 16: Impianti  per  centrali  di  produzione  energia
          elettrica 
              Riguarda   la   costruzione,    la    manutenzione    o
          ristrutturazione  di  impianti  ed  apparati  elettrici   a
          servizio di qualsiasi centrale  di  produzione  di  energia
          elettrica. 
              OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione di linee telefoniche esterne  ed  impianti
          di telecomunicazioni ad alta  frequenza  qualsiasi  sia  il
          loro grado di importanza, completi di ogni  connessa  opera
          muraria,  complementare  o  accessoria,   da   realizzarsi,
          separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in  opere
          generali che siano state gia' realizzate o siano  in  corso
          di costruzione. 
              OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo 
              Riguarda la produzione in stabilimento ed il  montaggio
          in opera di strutture in acciaio  e  di  facciate  continue
          costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro
          o altro materiale. 
              OS 19: Impianti  di  reti  di  telecomunicazione  e  di
          trasmissione dati 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti  di  commutazione  per  reti
          pubbliche   o   private,   locali   o    interurbane,    di
          telecomunicazione per telefonia, telex,  dati  e  video  su
          cavi  in  rame,  su  cavi  in  fibra   ottica,   su   mezzi
          radioelettrici, su satelliti  telefonici,  radiotelefonici,
          televisivi e reti di trasmissione dati e simili,  qualsiasi
          sia il loro grado di importanza, completi di ogni  connessa
          opera muraria, complementare o accessoria, da  realizzarsi,
          separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in  opere
          generali che siano state gia' realizzate o siano  in  corso
          di costruzione. 
              OS 20: Rilevamenti topografici 
              Riguarda  l'esecuzione   di   rilevamenti   topografici
          speciali  richiedenti  mezzi  e  specifica   organizzazione
          imprenditoriale. 
              OS 21: Opere strutturali speciali 
              Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire
          i carichi di manufatti poggianti su terreni  non  idonei  a
          reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
          terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita'
          tali da  rendere  stabili  l'imposta  dei  manufatti  e  da
          prevenire  dissesti  geologici,  di   opere   per   rendere
          antisismiche le strutture esistenti  e  funzionali  nonche'
          l'esecuzione di indagini geognostiche. 
              Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di  pali
          di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
          di  sostegno  speciali,  di   ancoraggi,   di   opere   per
          ripristinare  la  funzionalita'  statica  delle  strutture,
          l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con
          mezzi  speciali,  compreso  il  prelievo  dei  campioni  da
          analizzare in laboratorio  per  le  relazioni  geotecniche,
          nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere
          per garantire la stabilita' dei  pendii  e  di  lavorazioni
          speciali per il prosciugamento,  l'impermeabilizzazione  ed
          il consolidamento di terreni. 
              OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione 
              Riguarda   la   costruzione,    la    manutenzione    o
          ristrutturazione  di  impianti  di  potabilizzazione  delle
          acque e  di  depurazione  di  quelle  reflue,  compreso  il
          recupero del biogas e la produzione di  energia  elettrica,
          completi di ogni connessa opera  muraria,  complementare  o
          accessoria, puntuale o a rete. 
              OS 23: Demolizione di opere 
              Riguarda lo smontaggio di  impianti  industriali  e  la
          demolizione completa di edifici con  attrezzature  speciali
          ovvero con uso di esplosivi,  il  taglio  di  strutture  in
          cemento armato e le  demolizioni  in  genere,  compresa  la
          raccolta dei materiali di risulta, la  loro  separazione  e
          l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. 
              OS 24: Verde e arredo urbano 
              Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
          di elementi non costituenti impianti tecnologici  che  sono
          necessari a consentire un miglior uso della citta'  nonche'
          la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 
              Comprende  in  via  esemplificativa   campi   sportivi,
          terreni  di  gioco,  sistemazioni   paesaggistiche,   verde
          attrezzato, recinzioni. 
              OS 25: Scavi archeologici 
              Riguarda  gli  scavi  archeologici   e   le   attivita'
          strettamente connesse. 
              OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
              Riguarda  la  costruzione,   la   manutenzione   o   la
          ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
          particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
          carichi   e   sollecitazioni   notevoli   quali,   in   via
          esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali. 
              OS 27: Impianti per la trazione elettrica 
              Riguarda la fornitura, posa in opera e la  manutenzione
          sistematica  o  ristrutturazione  degli  impianti  per   la
          trazione elettrica di qualsiasi ferrovia,  metropolitana  o
          linea tramviaria. 
              Comprende in  via  esemplificativa  le  centrali  e  le
          cabine di  trasformazione,  i  tralicci  necessari  per  il
          trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
          posa in opera dei cavi elettrici per  qualsiasi  numero  di
          fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in  opera
          dei canali attrezzati e dei cavi  di  tensione  nonche'  di
          tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,  telefonici
          ed elettronici,  necessari  in  termini  di  funzionamento,
          informazione, sicurezza e assistenza e simili. 
              OS 28: Impianti termici e di condizionamento 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione di impianti termici e di impianti  per  il
          condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro  grado  di
          importanza,  completi  di  ogni  connessa  opera   muraria,
          complementare o accessoria, da  realizzarsi,  separatamente
          dalla esecuzione di altri impianti, in opere  generali  che
          siano  state  gia'  realizzate  o   siano   in   corso   di
          costruzione. 
              OS 29: Armamento ferroviario 
              Riguarda la fornitura, posa in opera e la  manutenzione
          sistematica o ristrutturazione  dei  binari  per  qualsiasi
          ferrovia, metropolitana o linea  tramviaria  nonche'  degli
          impianti  di  frenatura  e  automazione  per  stazioni   di
          smistamento merci. 
              OS  30:   Impianti   interni   elettrici,   telefonici,
          radiotelefonici, e televisivi 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          la  ristrutturazione  di  impianti  elettrici,  telefonici,
          radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
          dati e simili, completi di  ogni  connessa  opera  muraria,
          complementare o accessoria, da  realizzarsi  in  interventi
          appartenenti alle categorie generali che siano  stati  gia'
          realizzati o siano in corso di costruzione. 
              OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa 
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
          trasporto,  completi  di  ogni  connessa   opera   muraria,
          complementare  o  accessoria,  puntuale  o  a  rete,  quali
          filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili. 
              OS 32: Strutture in legno 
              Riguarda la produzione in stabilimenti  industriali  ed
          il montaggio in situ di strutture  costituite  di  elementi
          lignei pretrattati. 
              OS 33: Coperture speciali 
              Riguarda la costruzione e la manutenzione di  coperture
          particolari  comunque  realizzate  quali  per  esempio   le
          tensostrutture,    le    coperture    geodetiche,    quelle
          copri-scopri, quelle pannellate e simili. 
              OS  34:  Sistemi  antirumore  per   infrastrutture   di
          mobilita' 
              Riguarda  la  costruzione,  la  posa   in   opera,   la
          manutenzione  e  la  verifica  acustica  delle   opere   di
          contenimento del rumore di origine stradale  o  ferroviaria
          quali barriere in  metallo  calcestruzzo,  legno  vetro,  o
          materiale plastico trasparente, biomuri, muri  cellulari  o
          alveolari nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti  di
          contenimento terreno o di pareti di gallerie." 
              - Per il testo dell'art 189, del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 98.