Art. 357. Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento 1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte. 2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio. 3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui e' emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, gia' legalmente riconosciuta o pareggiata, purche' la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.