Art. 358. 
                 Oneri a carico del soggetto gestore 
  1. Il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese  dovute
ai commissari governativi agli scrutini ed agli  esami  nelle  scuole
pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361,  comma
4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi
provvedono in conformita'  delle  norme  a  tal  fine  stabilite  dal
Ministero della Pubblica Istruzione. 
  2. Per le  spese  necessarie  in  relazione  agli  accertamenti  da
compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale  o  del
pareggiamento  di  scuole,  e  comunque  in   relazione   a   servizi
amministrativi  svolti  a  loro  richiesta,  i  gestori   interessati
provvedono a versare, in conto entrate tesoro,  la  somma  che  sara'
loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le  spese  che
saranno state effettivamente sostenute. 
  3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e  delle
tasse annue di  funzionamento  dovute  allo  Stato  si  applicano  le
disposizioni vigenti. 
  4. Le pagelle per gli istituti e scuole  di  istruzione  secondaria
superiore sono distribuite  alle  scuole  legalmente  riconosciute  e
pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico  dei  soggetti
gestori dei medesimi istituti e scuole. 
  5. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi  agli
alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.