Art. 36 Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera 1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999. 3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1o luglio 2000 e 1o luglio 2001. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio. 6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.
Note all'art. 36: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, vedasi nelle note all'art. 34. - Per il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), vedi note all'art. 2.