Art. 36
               Disposizioni transitorie in materia di
        valutazione comparativa e di progressione in carriera

  1.  L'aggiornamento  delle  posizioni  nel  ruolo di anzianita' dei
viceprefetti  e  dei  viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7,
comma  5,  e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio
successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34.
  2.   Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  16,  in  materia  di
valutazione  annuale  dei  funzionari  della carriera prefettizia, si
applicano  a  decorrere  dall'anno  2002  in  relazione all'attivita'
svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
disposizioni  degli  articoli  7  e  8, in materia di progressione in
carriera  e  di  valutazione  comparativa,  si applicano per la prima
volta  nell'anno  2002.  Per  il  periodo  antecedente  continuano ad
applicarsi   le   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia
di  compilazione  dei  rapporti informativi e di scrutinio per merito
comparativo,  fatta  salva  la  competenza  della  commissione per la
progressione  in  carriera  di cui all'articolo 17 a formulare, sulla
base  dei  criteri  determinati  dal consiglio di amministrazione, le
proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria
relativa  agli  scrutini  successivi a quello per il conferimento dei
posti disponibili al 31 dicembre 1999.
  3.  Allo  scrutinio  per merito comparativo, da effettuare ai sensi
del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica
di  viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e'  ammesso  il  personale  appartenente  alla soppressa qualifica di
viceprefetto  ispettore  aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa
data,  nove  anni  e  sei  mesi di effettivo servizio nelle soppresse
qualifiche  della  carriera  prefettizia.  Con le stesse modalita' si
provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il
30  giugno  2001  a  seguito  dell'incremento  di  organico  previsto
dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di
servizio  maturata  alla  predetta  data.  Le  promozioni  di  cui al
presente  comma  sono  conferite  rispettivamente  con  decorrenza 1o
luglio 2000 e 1o luglio 2001.
  4.  Fino  alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati
ai   sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  ed  all'applicazione  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  11,  commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, le disposizioni del presente
decreto  riferite  al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio
territoriale  del  governo ed al prefetto-commissario del governo, si
intendono   riferite,   rispettivamente,   al  direttore  generale  o
equiparato,   al  titolare  della  prefettura  e  al  titolare  della
prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
  5.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i
requisiti  minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici
richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della
promozione  alla  qualifica  di viceprefetto non si applicano, per un
quinquennio  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al
personale  in  servizio  alla  stessa  data. Con decreto del Ministro
dell'interno  sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti
nei  riguardi  dello  stesso  personale,  successivamente al predetto
quinquennio.
  6.  Fino  all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo
16,  comma  1,  e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  la  commissione  consultiva  di  cui
all'articolo  9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3
dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al
personale interessato.
 
          Note all'art. 36:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  24 aprile  1982,  n.  340,  vedasi  nelle  note
          all'art. 34.
              - Per  il  testo  dell'art.  11,  commi  1,  2 e 3, del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento
          vedasi nelle note all'art. 1), vedi note all'art. 2.