Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a
sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo
parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare.