Art. 36.
                   Attribuzioni del giudice penale

  1.  La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente
appartiene  al  giudice  penale  competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.
  2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente   si  osservano  le  disposizioni  sulla  composizione  del
tribunale  e  le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.