Art. 36.
                  (Esperti della Polizia di Stato)

   1.   Nell'ambito  delle  strategie  finalizzate  alla  prevenzione
dell'immigrazione  clandestina,  il  Ministero dell'interno, d'intesa
con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  puo'  inviare  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure
e  le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto  dal  citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di
ulteriori  undici  unita',  riservate  agli  esperti della Polizia di
Stato,  corrispondenti  agli  esperti  nominati ai sensi del presente
comma.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
determinato  nella  misura  di  778.817  euro  per  l'anno  2002 e di
1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
 
             Note all'art. 36:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
                 "Art.   168  (Esperti).  -  L'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
                 Qualora  per  speciali  esigenze  anche di carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso  uffici  all'estero  ad esperti tratti dal personale
          dello  Stato  e  da  enti pubblici, l'amministrazione degli
          affari  esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
          un  massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
          amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
                 L'esperto  inviato  in  servizio  presso  un ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e   170   in   quanto   applicabili,  dell'art.  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste.
                 Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai fini del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'art.  58  della  legge  6 febbraio  1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
                 Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo sono
          conferiti  con  decreto del Ministro per gli affari esteri,
          sentito  il  consiglio di amministrazione del Ministero, di
          concerto  con il Ministro per il tesoro e, per il personale
          di  altre  amministrazioni o di enti pubblici, anche con il
          Ministro   competente   o  vigilante.  Gli  incarichi  sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi  purche',  nel  complesso,  non superino gli otto
          anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri.
                 Gli  esperti  tratti  dal personale dello Stato sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
                 Gli   esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato,
          inviati  ad occupare un posto di organico in rappresentanze
          permanenti  presso  organismi  internazionali,  non possono
          superare  il  numero  di  venticinque.  Il Ministro per gli
          affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e
          la     previdenza     sociale    metta    a    disposizione
          dell'amministrazione  degli  affari  esteri  fino  a  dieci
          funzionari  direttivi  del  Ministero  stesso  di grado non
          inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione
          di  fuori  ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del
          presente articolo.
                 Gli   esperti  che  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  a norma del presente articolo non
          possono  complessivamente superare il numero di ottanta. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano al
          personale  comandato  o  collocato  fuori  ruolo  presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea".