Art. 36
                    Modifica all'articolo 12 del
             decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53

  1.  Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  53,  le  parole:  "fatta  salva  la decorrenza a tutti gli
effetti"  sono  sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza
economica".
 
             Note all'art. 36:
                 Comma 1:
                 - Il  testo  dell'art. 12 del decreto legislativo 28
          febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive
          del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia
          di  riordino  delle  carriere  del  personale non direttivo
          della  Polizia  di  Stato), come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente
          decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31
          dicembre  2004,  le  aliquote  di  accesso  alla  qualifica
          iniziale  del  ruolo  dei  sovrintendenti  sono fissate, in
          deroga  a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335,  come  modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del
          presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di
          cui  al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel
          trenta  per cento per quello di cui alla successiva lettera
          b).
                 2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono indetti
          annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni  anno.  Per  i  concorsi  da  espletarsi  per  i posti
          disponibili  al  31  dicembre  2000,  l'Amministrazione  e'
          autorizzata  ad articolare i corsi di formazione secondo la
          ricettivita'  degli  istituti  di istruzione, tenendo conto
          del  numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la
          decorrenza  economica  della  nomina  a vice sovrintendente
          dalla  data  di  conclusione  del primo corso di formazione
          relativo al concorso per titoli.
                 3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli
          di  cui  all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma
          1,  relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000,
          e'  ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale
          con  la  qualifica  di assistente capo, secondo l'ordine di
          anzianita'  nella  qualifica  alla  stessa  data, in numero
          corrispondente   a  quello  dei  posti  messi  a  concorso,
          aumentato del trenta per cento.
                 4.  Per  quanto  non previsto dai commi 1, 2 e 3, si
          applicano  le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e
          24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile  1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1,
          del presente decreto.".