ART. 36
                    (procedimento di valutazione)

   1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 1 e 2,
i  progetti  delle  opere ed interventi di cui all'articolo 35 devono
essere  inoltrati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, alla
regione     territorialmente     interessata,     alla    Commissione
tecnico-consultiva  per le valutazioni ambientali di cui all'articolo
6 ed agli altri Ministeri eventualmente interessati. Al progetto deve
essere  allegato  lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo
27  e  la  relativa sintesi non tecnica. Qualora l'opera o intervento
progettato  interessi  piu'  regioni,  a ciascuna regione deve essere
inviata  una  copia  del  progetto,  cui  vanno allegati lo studio di
impatto  ambientale  di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non
tecnica.
   2.  Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di piu'
enti  locali,  puo'  essere  depositato  presso  ciascuna provincia e
ciascun  comune  solo  lo  stralcio  del  progetto  e dello studio di
impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o intervento che
interessa il relativo ambito territoriale, fermo restando il deposito
della   sintesi   non   tecnica   in   versione  integrale.  Identica
possibilita' e' ammessa con riguardo alle aree naturali protette ed i
relativi enti di gestione.
   3.  Resta  ferma  la  facolta'  per il committente o proponente di
richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di
modalita'  di  divulgazione  piu' adeguate e praticabili in relazione
alle   specifiche   caratteristiche   del  progetto.  Con  le  stesse
modalita',  su  espressa  richiesta  del  committente  o  proponente,
possono essere definite le comunicazioni ed i depositi da effettuarsi
per  la  riapertura  avanti il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  del  procedimento  originariamente  avviato  in sede
regionale  o  provinciale, e per il quale l'autorita' designata dalla
regione  o provincia autonoma si sia dichiarata incompetente ai sensi
dell'articolo 42, comma 3.
   4.  Le  regioni,  le  province  ed  i  comuni  interessati  devono
esprimere  il  loro  parere  entro  sessanta  giorni dalla data della
trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il giudizio
di  compatibilita'  puo'  essere emesso anche in assenza dei predetti
pareri.
   5.  Salvo  quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28,
comma  2,  lettera  b),  l'annuncio  dell'avvenuta presentazione deve
essere  comunque  pubblicato,  a  cura  del committente o proponente,
almeno  in  un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano a
diffusione    regionale   per   ciascuna   regione   territorialmente
interessata.
   6. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti, puo'
presentare  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
oppure   direttamente  alla  Commissione  tecnico-consultiva  di  cui
all'articolo  6,  e  alla regione interessata istanze, osservazioni o
pareri   scritti   sull'opera   soggetta  a  valutazione  di  impatto
ambientale,   nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avvenuta comunicazione del progetto.
   7.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla
base  dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si pronuncia
sulla  compatibilita'  ambientale,  di concerto con il Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali e con il Ministro proponente, entro
novanta  giorni  dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui al
comma  5,  e  comunque  non  prima  che siano decorsi sessanta giorni
dall'ultima  delle  trasmissioni di cui ai commi 1 e 2, salvo proroga
deliberata   dal  Consiglio  dei  Ministri  in  casi  di  particolare
rilevanza.
   8.  L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da computarsi
tenuto  conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,
implica  l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei
Ministri, che provvede ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
31, comma 2.
   9.  Per  le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35,
il  Ministro  competente  alla loro realizzazione, ove non ritenga di
uniformare  il  progetto  proposto  al giudizio di compatibilita' del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, puo' proporre
motivatamente  al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di
un  provvedimento  di  revisione  di tale giudizio, o disporre la non
realizzazione  del progetto. Sulla proposta di revisione il Consiglio
dei Ministri si esprime nei termini e con gli effetti di cui al comma
8 del presente articolo.