Art. 36. 
Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e
                     nella procedura decentrata 
  1. Per ottenere l'AIC di un medicinale veterinario anche  in  altri
Stati membri, il richiedente presenta in ciascuno di essi una domanda
basata su un fascicolo identico. Il fascicolo della domanda comprende
tutte le informazioni amministrative e la documentazione  scientifica
e tecnica di cui agli articoli 12, 13, 14,  15,  16,  17  e  18.  Nei
documenti allegati e' presente un elenco degli altri Stati membri  ai
quali e' stata presentata la domanda. 
  2. Il richiedente che intende ottenere  l'autorizzazione  anche  in
altri Stati membri, puo' chiedere nella domanda che  l'Italia  agisca
come Stato membro di riferimento. In questo caso il  Ministero  della
salute  predispone  una  relazione  di  valutazione  sul   medicinale
veterinario secondo l'articolo 37.