Art. 36.
  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003
  1.  All'articolo  11,  comma  1,  del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, l'alinea e' sostituito dal seguente:
  «I  Comitati  etici  ed  i soggetti promotori della sperimentazione
comunicano   all'autorita'   competente,  alla  Regione  o  Provincia
autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all'AIFA,
anche ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea
i seguenti dati:»
 
          Nota all'art. 36:
              -  Per  l'art.  11,  del  decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211, vedi note all'art. 5.