Art. 36. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all'autorita' competente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all'AIFA, anche ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:»
Nota all'art. 36: - Per l'art. 11, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 5.