Art. 36. 
               Disposizioni in materia di riscossione 
 
  1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma  1,  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere  dall'anno  2007,  e'
soppresso. 
  2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre  entrate
degli enti locali continua a potere essere effettuata con: 
    a) la procedura dell'ingiunzione  di  cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, seguendo anche  le  disposizioni  contenute  nel
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui  la  riscossione
coattiva e' svolta in proprio  dall'ente  locale  o  e'  affidata  ai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
    b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione  coattiva  e'
affidata agli agenti della riscossione  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo
3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  462,
introdotto dal comma 144 dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila euro,"  sono
inserite le seguenti: "in un numero massimo di otto rate  trimestrali
di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,". 
  4. All'articolo  19,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse
le parole: "fino ad un massimo di sessanta  rate  mensili  ovvero  la
sospensione della riscossione per  un  anno  e,  successivamente,  la
ripartizione del pagamento".