Art. 36. 
                     Informazione ai lavoratori 
 
  1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione: 
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi  alla
attivita' della impresa in generale; 
    b) sulle procedure che riguardano il  primo  soccorso,  la  lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
    c) sui nominativi  dei  lavoratori  incaricati  di  applicare  le
misure di cui agli articoli 45 e 46; 
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti  del  servizio
di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  provvede  altresi'  affinche'   ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione: 
    a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta, le normative di sicurezza  e  le  disposizioni  aziendali  in
materia; 
    b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e  dei  preparati
pericolosi sulla base delle schede dei  dati  di  sicurezza  previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
    c) sulle misure  e  le  attivita'  di  protezione  e  prevenzione
adottate. 
  3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma  1,
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9. 
  4.  Il  contenuto  della  informazione   deve   essere   facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative  conoscenze.  Ove  la   informazione   riguardi   lavoratori
immigrati, essa avviene  previa  verifica  della  comprensione  della
lingua utilizzata nel percorso informativo.