Art. 36. (Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme) 1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorita' giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. 2. In tutti quei casi in cui e' prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorita' giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario. 3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalita' da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente. 4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformita' agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private. 5. E' abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Note all'articolo 36. - La legge 16 febbraio 1913, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55, reca "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Il titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 reca "Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi - Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime"; Il capo I del titolo VI della medesima legge reca "Della vigilanza e delle ispezioni".