Art. 36 
   Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero 
 
1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa  parte,  oltre  agli
eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale  assegnato  dal
Ministero della difesa con mansioni di  archivista;  le  mansioni  di
archivista sono affidate a sottufficiali o  a  impiegati  civili  del
Ministero stesso. 
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati
con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e dell'economia e finanze.