Art. 36. 
 
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
            in materia di notificazione delle violazioni) 
 
  1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «entro  centocinquanta  giorni»  sono
sostituite,  ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   «entro   novanta
giorni»; 
    b) al comma 1, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Quando  la  violazione  sia  stata  contestata   immediatamente   al
trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei  soggetti
individuati  ai  sensi   dell'articolo   196   entro   cento   giorni
dall'accertamento della violazione»; 
    c) al comma 1-bis, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
  «g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai  centri
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o  della
circolazione sulle corsie  e  sulle  strade  riservate  attraverso  i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15
maggio 1997, n. 127»; 
    d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) accertamento delle violazioni di  cui  agli  articoli  141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di  appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento»; 
    e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma  1-bis  non  e'
necessaria la presenza  degli  organi  di  polizia  stradale  qualora
l'accertamento   avvenga   mediante   rilievo   con   dispositivi   o
apparecchiature che sono stati  omologati  ovvero  approvati  per  il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1»; 
    f) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni  di  cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza  degli
organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga  mediante
dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati   ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti 
  devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati  possono
essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati
dai  prefetti,   secondo   le   direttive   fornite   dal   Ministero
dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. I tratti di strada  di  cui  al  periodo  precedente  sono
individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalita'  e  delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
          Note all'art. 36. 
            -Si  riporta  il  testo  dell'articolo  201  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            201. Notificazione delle violazioni. 
            1. Qualora la violazione non possa essere  immediatamente
          contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e
          dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei
          motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione
          immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,
          essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando
          questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
          commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di
          targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale
          risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.
          Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere
          fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
          Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti
          dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
          domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,
          la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
          sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale
          dichiarato    dall'interessato.     Qualora     l'effettivo
          trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia
          identificato   successivamente   alla   commissione   della
          violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli
          stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
          pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli
          l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni
          identificative degli interessati o comunque dalla  data  in
          cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di
          provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i  residenti
          all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro
          trecentosessanta  giorni   dall'accertamento.   Quando   la
          violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al
          trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento
          giorni dall'accertamento della violazione. 
            1-bis. Fermo restando quanto indicato dal  comma  1,  nei
          seguenti casi la contestazione immediata non e'  necessaria
          e  agli  interessati  sono  notificati  gli  estremi  della
          violazione nei termini di cui al comma 1: 
            a) impossibilita' di raggiungere un veicolo  lanciato  ad
          eccessiva velocita'; 
            b)  attraversamento  di  un  incrocio  con  il   semaforo
          indicante la luce rossa; 
            c) sorpasso vietato; 
            d)  accertamento  della   violazione   in   assenza   del
          trasgressore e del proprietario del veicolo; 
            e) accertamento della violazione per  mezzo  di  appositi
          apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
          di  Polizia  stradale  e  nella  loro  disponibilita'   che
          consentono  la  determinazione   dell'illecito   in   tempo
          successivo poiche' il veicolo  oggetto  del  rilievo  e'  a
          distanza   dal   posto   di   accertamento    o    comunque
          nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o  nei
          modi regolamentari; 
            f) accertamento  effettuato  con  i  dispositivi  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,  n.  121,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2002,
          n. 168, e successive modificazioni; 
            g) rilevazione degli accessi di veicoli  non  autorizzati
          ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
          pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle  strade
          riservate attraverso i dispositivi  previsti  dall'articolo
          17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
            g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli
          141, 143, commi 11 e 12, 146, 170,  171,  213  e  214,  per
          mezzo  di  appositi  dispositivi   o   apparecchiature   di
          rilevamento. 
            1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al  comma  1-bis
          nei quali non e' avvenuta la  contestazione  immediata,  il
          verbale notificato agli interessati  deve  contenere  anche
          l'indicazione dei motivi  che  hanno  reso  impossibile  la
          contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
          f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
          organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga
          mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
          stati omologati ovvero approvati per  il  funzionamento  in
          modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
          gestiti direttamente dagli organi di  polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. 
            1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni
          di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la
          presenza  degli  organi   di   polizia   stradale   qualora
          l'accertamento    avvenga    mediante     dispositivi     o
          apparecchiature che sono stati omologati  ovvero  approvati
          per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
          strumenti devono essere gestiti direttamente  dagli  organi
          di polizia stradale di cui  all'articolo  12,  comma  1,  e
          fuori dei  centri  abitati  possono  essere  installati  ed
          utilizzati  solo  sui  tratti  di  strada  individuati  dai
          prefetti,  secondo  le  direttive  fornite  dal   Ministero
          dell'interno, sentito il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.  I  tratti  di  strada  di  cui  al  periodo
          precedente sono individuati  tenendo  conto  del  tasso  di
          incidentalita'    e    delle    condizioni     strutturali,
          plano-altimetriche e di traffico. 
            2. Qualora la residenza, la dimora  o  il  domicilio  del
          soggetto cui deve essere effettuata la notifica  non  siano
          noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei  confronti
          di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti  di  cui
          al comma 1. 
            2-bis. Le informazioni utili ai fini della  notifica  del
          verbale all'effettivo trasgressore ed agli  altri  soggetti
          obbligati  possono  essere  assunte   anche   dall'Anagrafe
          tributaria. 
            3. Alla notificazione si provvede a  mezzo  degli  organi
          indicati  nell'art.  12,  dei  messi  comunali  o   di   un
          funzionario  dell'amministrazione  che  ha   accertato   la
          violazione,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,  secondo  le
          norme sulle notificazioni a  mezzo  del  servizio  postale.
          Nelle medesime  forme  si  effettua  la  notificazione  dei
          provvedimenti di  revisione,  sospensione  e  revoca  della
          patente  di  guida  e  di  sospensione   della   carta   di
          circolazione.  Comunque,  le  notificazioni  si   intendono
          validamente eseguite quando  siano  fatte  alla  residenza,
          domicilio o sede del soggetto, risultante  dalla  carta  di
          circolazione  o   dall'archivio   nazionale   dei   veicoli
          istituito presso il Dipartimento per i trasporti  terrestri
          o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente 
            4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste
          a carico di chi  e'  tenuto  al  pagamento  della  sanzione
          amministrativa pecuniaria. 
            5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,
          a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue
          nei confronti del soggetto a cui la notificazione  non  sia
          stata effettuata nel termine prescritto. 
            5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto
          di fermata e di sosta ovvero di violazione del  divieto  di
          accesso o transito nelle zone a  traffico  limitato,  nelle
          aree pedonali  o  in  zone  interdette  alla  circolazione,
          mediante apparecchi di rilevamento a distanza,  quando  dal
          pubblico registro  automobilistico  o  dal  registro  della
          motorizzazione il  veicolo  risulta  intestato  a  soggetto
          pubblico  istituzionale,  individuato   con   decreto   del
          Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio  che  procede
          interrompe la procedura  sanzionatoria  per  comunicare  al
          soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
          al fine di conoscere, tramite il responsabile  dell'ufficio
          da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso,  in
          occasione della commessa  violazione,  si  trovava  in  una
          delle condizioni previste dall'articolo 4  della  legge  24
          novembre   1981,   n.   689.   In   caso   di   sussistenza
          dell'esclusione  della  responsabilita',   il   comando   o
          l'ufficio procedente trasmette  gli  atti  al  prefetto  ai
          sensi  dell'articolo  203  per  l'archiviazione.  In   caso
          contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto
          interessato  ai   sensi   dell'articolo   196,   comma   1;
          dall'interruzione della procedura fino  alla  risposta  del
          soggetto  intestatario  del  veicolo  rimangono  sospesi  i
          termini per la notifica.