Articolo 36 
 
 
                             (Sanzioni) 
 
    1. Dopo l'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, sono inseriti i seguenti articoli: 
 
                          "Articolo 260-bis 
 
 
 (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,
si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 
    2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il
pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a
quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si
applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento
dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la
sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di
controllo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  In
sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 
    3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di
accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 
    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un
anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'
imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'
lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento. 
    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti
che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro
incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle
suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,
nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'
dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della
tracciabilita' dei rifiuti. 
    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei
rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,
con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui
all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente
false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 
    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con
una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione
fraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la
tracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro
millecinquecentocinquanta. 
 
                          Articolo 260-ter 
 
 
           (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 
 
    1. All'accertamento delle violazioni  di  cui  ai  commi  8  e  9
dell'articolo  260-bis,  consegue   obbligatoriamente   la   sanzione
accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  utilizzato  per
l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in  cui  il
responsabile si trovi nelle situazioni di  cui  all'art.  99  c.p.  o
all'articolo 8-bis della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  o  abbia
commesso in precedenza illeciti amministrativi con  violazioni  della
stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. 
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 
    3.  All'accertamento  delle  violazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 260-bis, consegue  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal  trasportatore.
In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo non puo' essere disposta in mancanza dell'  iscrizione
e del correlativo versamento del contributo. 
    4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, e'
sempre disposta la confisca del veicolo e di  qualunque  altro  mezzo
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,
secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo  che  gli   stessi   che
appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato. 
    5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al  comma  4
conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle  violazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 256.".