Art. 36 
 
      Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero 
 
  1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole: «Nel caso di», sono inserite  le  seguenti:
«chiusura di un impianto di  raffinazione  e  sua  trasformazione  in
deposito,    con    realizzazione    di»    e    dopo    le    parole
«reindustrializzazione  dei  siti»   sono   inserite   le   seguenti:
«contaminati, anche» e all'ultimo periodo sostituire le  parole:  «di
eventuali» con la seguente: «degli». 
  2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito con modificazioni nella legge  4  aprile  2012,  n.  35
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo» dopo le parole «il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente  agli  impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328». 
  3. All'articolo 57, comma 4, della legge  4  aprile  2012,  n.  35,
«Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo»sostituire le parole «eventualmente  previsti»  con  le
seguenti «previsti dalla legislazione ambientale»,  e  sostituire  le
parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni». 
  4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
  «15-bis. Al Titolo V, Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti.». 
  5. Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: 
  «Art.   57-bis   (Semplificazione   amministrativa    in    materia
infrastrutture strategiche). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle
A e B del decreto  ministeriale  1°  dicembre  2004  n.  329  non  si
applicano agli impianti di produzione  a  ciclo  continuo  nonche'  a
quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo
e  ricadenti,  ambedue  le  tipologie,  nel  campo  di   applicazione
dell'articolo 8 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334  e
successive  modifiche  e  interazioni.   Sotto   la   responsabilita'
dell'utilizzatore deve essere accertata, da un  organismo  notificato
per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione,  la
sostenibilita'  della  diversa   periodicita'   in   relazione   alla
situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento,
qualora le condizioni di sicurezza accertate  lo  consentano,  potra'
essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni
3  rispetto  a  quelle  previste  per  legge.  La  documentazione  di
accertamento deve  essere  conservata  dall'utilizzatore  per  essere
presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche
di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali. 
  2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239, per gli impianti a ciclo  continuo  e  per  quelli  che
rivestono carattere di pubblica utilita' o  servizio  essenziale,  in
presenza di  difetti  che  possono  pregiudicare  la  continuita'  di
esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto  la  responsabilita'
dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di
riparazione, anche  con  attrezzatura  in  esercizio,  finalizzati  a
mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire  il
contenimento delle  eventuali  perdite  per  il  tempo  di  ulteriore
esercizio  fino  alla  data  di  scadenza  naturale  della   verifica
periodica successiva alla  temporanea  riparazione.  Tali  temporanee
riparazioni sono effettuate secondo le specifiche  tecniche  previste
ai sensi dall'articolo 3 del presente decreto 1° dicembre, n. 329,  o
norme tecniche internazionali riconosciute». 
  6. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  l'importazione  di  prodotti
petroliferi finiti  liquidi  da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
Europea e' soggetta ad autorizzazione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla  base  di
criteri  determinati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti  minimi  per
l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto  dell'aderenza
dell'impianto estero di produzione dei prodotti  petroliferi  oggetto
di  importazione  alle  prescrizioni  ambientali,   di   salute   dei
lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria  per
gli  impianti  produttivi  ubicati   all'interno   della   Comunita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e  si  fara'  fronte
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  7. All'articolo 276, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni  in  atmosfera»  sono
aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle  prescrizioni  di
cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».