Art. 36.
                      (Organici del personale)

   1.  In  conseguenza  delle  attivita' poste in essere ai sensi del
presente   capo,  le  pubbliche  amministrazioni  apportano,  con  le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in   diminuzione   alle   proprie   dotazioni   organiche.   Ai  fini
dell'individuazione  delle eccedenze di personale e delle conseguenti
procedure  di  mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche
di natura contrattuale.