ART. 36 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
                     (art. 46 del CCNL 4-8-1995)

   1.  L'Amministrazione  scolastica costituisce rapporti di lavoro a
tempo    parziale   sia   all'atto   dell'assunzione   sia   mediante
trasformazione  di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti
interessati,  nei  limiti  massimi  del  25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso
a  cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
   2.  Per  il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
   3.  Ai  fini  della  costituzione  di  rapporti  di lavoro a tempo
parziale  si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di
ciascun  grado  di istruzione, anche in relazione alle singole classi
di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente,
per  ciascun  insegnamento  e  in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell'infanzia,   nei   casi  previsti  dagli  ordinamenti  didattici,
prevedendo  a  tal  fine  le ore di insegnamento che costituiscono la
cattedra a tempo parziale.
   4.   Con   ordinanza  del  MIUR,  previa  intesa  con  i  Ministri
dell'Economia  e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri
e  le  modalita' per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al
comma  1,  nonche' la durata minima delle prestazioni lavorative, che
deve  essere  di  norma  pari  al  50%  di  quella  a tempo pieno; in
particolare,   con   la  stessa  ordinanza  sono  definite  le  quote
percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo,
profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a
rapporti  a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di
soprannumero accertate.
   5.  I  criteri e le modalita' di cui al comma 4, nonche' la durata
minima  delle  prestazioni lavorative sono preventivamente comunicate
dal  MIUR  alle  Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 1,
punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
   6.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale deve risultare da
contratto  scritto  e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa.
   7. Il tempo parziale puo' essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
   giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con   articolazione  della  prestazione  su  alcuni  giorni  della
   settimana,  del  mese,  o  di determinati periodi dell'anno (tempo
   parziale verticale);
c) con  articolazione della prestazione risultante dalla combinazione
   delle  due  modalita'  indicate alle lettere a e b (tempo parziale
   misto), come previsto dal d.lgs. 25-02-2000, n. 61.
8. Il  personale  con  rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso
   dalle   attivita'  aggiuntive  di  insegnamento  aventi  carattere
   continuativo;  ne' puo' fruire di benefici che comunque comportino
   riduzioni  dell'orario  di  lavoro,  salvo  quelle  previste dalla
   legge.
Nell'applicazione   degli   altri  istituti  normativi  previsti  dal
   presente  contratto,  tenendo  conto  della  ridotta  durata della
   prestazione   e   della   peculiarita'  del  suo  svolgimento,  si
   applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di legge e
   contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al   personale   interessato   e'   consentito,   previa  motivata
   autorizzazione  del  dirigente  scolastico,  l'esercizio  di altre
   prestazioni  di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze
   di servizio e non siano incompatibili con le attivita' d'istituto.
10. Il  trattamento  economico del personale con rapporto di lavoro a
   tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I  dipendenti  a  tempo  parziale orizzontale hanno diritto ad un
   numero  di  giorni  di  ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
   pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
   numero  di  giorni  proporzionato alle giornate di lavoro prestate
   nell'anno.
12. Il  trattamento  previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato
   dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n. 61/2000.
13. Per  la  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo pieno in
   rapporto  a  tempo  parziale  e viceversa si applicano, nei limiti
   previsti   dal   presente   articolo,  le  disposizioni  contenute
   nell'O.M.  n. 446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL
   4  agosto  1995  e  delle  leggi  n.  662/96  e  n. 140/97, con le
   integrazioni di cui all'O.M. n. 55/98.