Art. 36. 
 
  In seguito a decreto dell'Alto  Commissario  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza
delle persone indicate nel decreto stesso, quali  ritenuti  dittatori
del regime, o che sono verso di esse  debitori  a  qualsiasi  titolo,
debbono dichiararlo nei modi e  termini  che  saranno  stabiliti  nel
decreto, astenendosi  dal  consegnare  i  beni  o  dall'adempiere  le
obbligazioni verso  il  proprio  creditore.  Il  fermo  rimane  senza
effetto qualora non venga eseguito sequestro  entro  sessanta  giorni
dalla scadenza del termine per la dichiarazione e  questa  sia  stata
fatta. Chi non adempie agli obblighi previsti nel  presente  articolo
e' punito come all'art. 31, quarto comma;  salva  la  responsabilita'
civile per il pregiudizio alla finanza. 
 
  Chiunque,  al  fine  di  sottrarre  all'azione  dello  Stato   beni
appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena  o
comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque  li
acquista, li riceve  od  occulta,  ovvero  si  intromette  nel  farli
acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione fino a
dieci anni e con la multa lino a lire centomila.