Art. 36.
                        Sistema di controllo
  1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione  e le attivita' delle
proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
  2.   Il   controllo   della  gestione  contabile-amministrativa  e'
esercitato  da  un  collegio  di  revisori  dei  conti,  nominato dal
consiglio  dell'Universita'  tra  gli  iscritti all'albo dei revisori
contabili.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti si compone di tre
membri  effettivi  e  di  due  membri  supplenti.  Uno dei membri del
collegio  dei  revisori  viene  designato dalla provincia autonoma di
Bolzano.  Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo'
essere riconfermato.
  3. L'Universita' di Bolzano adotta inoltre, ai sensi della legge 19
ottobre  1999,  n.  370,  un  sistema  di  valutazione  interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca,
degli  interventi  al  sostegno  al  diritto allo studio, verificando
anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il
corretto  utilizzo  delle  risorse,  la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
  4.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  composto  da tre membri, viene
nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro
anni.  I  membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo
della  valutazione;  uno  di  loro  viene  scelto  tra  gli esperti/e
all'interno della Libera Universita' di Bolzano.
                            IX - SIGILLO