Art. 36. I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennita' di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1949. Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. E' data facolta' ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarita' riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchi-dono ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della, ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, sempreche' sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione.