(CNL giornalistico-art. 36)
                              Art. 36. 

 
  Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche  e
le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto presso
aziende editrici di giornali quotidiani  o  agenzie  di  informazioni
quotidiane  per  la  stampa,  compatibilmente  con  quanto   disposto
all'art. 5 si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 7,  8,
9 e 10 (limitatamente al 1, 2 e 4 comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28
(per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37  e
43. 
  I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio  prestato  ad
un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi. 
  Per quanto riguarda la aspettativa  ed  i  permessi  sindacali,  le
festivita' cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo
delle ferie non  godute,  valgono  le  corrispondenti  norme  di  cui
all'art. 23. 
  La risoluzione del rapporto quando non  avvenga  per  fatto  o  per
colpa del pubblicista cosi' grave da non consentire  la  prosecuzione
anche provvisoria del rapporto stesso da' diritto ad un preavviso  da
parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i  5
anni di anzianita' aziendale e di tre mesi se egli ha  superato  i  5
anni di anzianita' aziendale,  nonche'  alla  corresponsione  di  una
indennita' di anzianita' pari ad un mese  di  retribuzione  per  ogni
anno di servizio prestato. 
  Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi. 
  Il pubblicista, tranne i casi previsti  dall'art.  32,  non  potra'
abbandonare l'azienda  senza  dare  un  preavviso  di  due  mesi.  La
inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di  avere
un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione  correlativa
al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione. 
  In caso di dimissioni del pubblicista  dovra'  essere  corrisposta,
dall'editore la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti: 
    - 50% ai pubblicisti che all'atto delle  dimissioni  non  abbiano
superato i 5 anni di servizio prestato; 
    - 100% ai  pubblicisti  che  all'atto  delle  dimissioni  abbiano
superato i 5 anni di servizio prestato. 
  Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto
sono regolati dalle norme di legge.