Art. 36.
Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e
le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto presso
aziende editrici di giornali quotidiani o agenzie di informazioni
quotidiane per la stampa, compatibilmente con quanto disposto
all'art. 5 si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8,
9 e 10 (limitatamente al 1, 2 e 4 comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28
(per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37 e
43.
I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad
un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda la aspettativa ed i permessi sindacali, le
festivita' cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo
delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui
all'art. 23.
La risoluzione del rapporto quando non avvenga per fatto o per
colpa del pubblicista cosi' grave da non consentire la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto stesso da' diritto ad un preavviso da
parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i 5
anni di anzianita' aziendale e di tre mesi se egli ha superato i 5
anni di anzianita' aziendale, nonche' alla corresponsione di una
indennita' di anzianita' pari ad un mese di retribuzione per ogni
anno di servizio prestato.
Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi.
Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potra'
abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La
inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere
un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa
al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione.
In caso di dimissioni del pubblicista dovra' essere corrisposta,
dall'editore la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
- 50% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni non abbiano
superato i 5 anni di servizio prestato;
- 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano
superato i 5 anni di servizio prestato.
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto
sono regolati dalle norme di legge.