(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 36)
                              Art. 36. 
          Conferma dell'esattore per il successivo decennio 

 
  L'esattore puo' chiedere al prefetto,  entro  il  31  dicembre  del
penultimo anno del decennio,  di  essere  confermato  nella  gestione
dell'esattoria per il decennio successivo. 
  Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se  l'intendente  di
finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario  entro
il 31 gennaio dell'ultimo anno del decennio e se non  esistono  cause
di cancellazione dall'albo o di incompatibilita'. Qualora non ritenga
per  gravi  motivi  di  provvedere  alla  conferma   ovvero   qualora
l'intendente di finanza o  il  consiglio  comunale  abbiano  espresso
parere contrario, il prefetto rimette al Ministro per le  finanze  di
decidere sulla domanda di conferma. 
  Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito  il
Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per
le esattorie gestite da istituti di credito che non abbiano sportelli
bancari nella  circoscrizione  del  rispettivo  ufficio  distrettuale
delle imposte dirette. 
  In deroga alle norme  di  carattere  generale,  se  la  domanda  di
conferma riguarda un consorzio esattoriale, e' richiesto il parere di
tutti i consigli comunali interessati. 
  La conferma e' disposta alle stesse  condizioni  del  contratto  in
corso, salvo quanto e' stabilito dai commi successivi. 
  Se fra il penultimo anno del decennio precedente  ed  il  penultimo
anno del decennio in corso  l'ammontare  dette  entrate  affidato  in
riscossione all'esattore sia aumentato  in  misura  proporzionalmente
superiore ai tre quarti di quella in  cui  e'  aumentato  il  gettito
complessivo dei tributi  erariali  riscuotibili  mediante  ruoli  nel
territorio dello Stato, l'aggio  di  riscossione  per  il  successivo
decennio e' ridotto all'atto della conferma in proporzione al maggior
aumento. La riduzione non puo' essere  superiore  al  25%  dell'aggio
previsto dal contratto in corso per le esattorie con carico superiore
ai 10 miliardi e del 20% per le altre. 
  Se fra il penultimo anno del decennio precedente  ed  il  penultimo
anno del decennio in corso l'incremento  delle  entrate  affidate  in
riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi  dell'incremento
del gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili  per  ruolo
nel territorio dello Stato, l'aggio di riscossione per il  successivo
decennio puo' essere aumentato sino al 20%  dell'aggio  previsto  dal
contratto in corso. 
  Indipendentemente dal verificarsi  delle  condizioni  previste  nei
commi precedenti, l'autorita' che decide sulla domanda di conferma ha
facolta' di ridurre entro il limite  del  10%  l'aggio  previsto  dal
contratto in corso. 
  Il  decreto  di  conferma  e'  notificato  a   cura   del   sindaco
all'esattore il quale  ha  facolta'  di  non  accettare  la  conferma
dandone comunicazione al prefetto e all'intendente di  finanza  entro
trenta giorni dalla notifica  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
  Contro il decreto di  conferma  del  prefetto  e'  ammesso  ricorso
gerarchico al Ministro per le finanze nel termine  di  trenta  giorni
dalla notificazione di cui al comma precedente  anche  da  parte  dei
comuni che hanno espresso parere contrario alla conferma. 
  In deroga alle disposizioni del presente articolo il  Ministro  per
le finanze entro il 30 novembre del penultimo anno del decennio  puo'
disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il  miglior
funzionamento del servizio, che non si  faccia  luogo  alla  conferma
dell'esattore.