Art. 36. Conferma dell'esattore per il successivo decennio L'esattore puo' chiedere al prefetto, entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio, di essere confermato nella gestione dell'esattoria per il decennio successivo. Sulla domanda di conferma provvede il prefetto se l'intendente di finanza o il consiglio comunale non esprimono parere contrario entro il 31 gennaio dell'ultimo anno del decennio e se non esistono cause di cancellazione dall'albo o di incompatibilita'. Qualora non ritenga per gravi motivi di provvedere alla conferma ovvero qualora l'intendente di finanza o il consiglio comunale abbiano espresso parere contrario, il prefetto rimette al Ministro per le finanze di decidere sulla domanda di conferma. Sono in ogni caso riservati al Ministro per le finanze, sentito il Ministro per il tesoro, i provvedimenti sulle domande di conferma per le esattorie gestite da istituti di credito che non abbiano sportelli bancari nella circoscrizione del rispettivo ufficio distrettuale delle imposte dirette. In deroga alle norme di carattere generale, se la domanda di conferma riguarda un consorzio esattoriale, e' richiesto il parere di tutti i consigli comunali interessati. La conferma e' disposta alle stesse condizioni del contratto in corso, salvo quanto e' stabilito dai commi successivi. Se fra il penultimo anno del decennio precedente ed il penultimo anno del decennio in corso l'ammontare dette entrate affidato in riscossione all'esattore sia aumentato in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui e' aumentato il gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili mediante ruoli nel territorio dello Stato, l'aggio di riscossione per il successivo decennio e' ridotto all'atto della conferma in proporzione al maggior aumento. La riduzione non puo' essere superiore al 25% dell'aggio previsto dal contratto in corso per le esattorie con carico superiore ai 10 miliardi e del 20% per le altre. Se fra il penultimo anno del decennio precedente ed il penultimo anno del decennio in corso l'incremento delle entrate affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo dei tributi erariali riscuotibili per ruolo nel territorio dello Stato, l'aggio di riscossione per il successivo decennio puo' essere aumentato sino al 20% dell'aggio previsto dal contratto in corso. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste nei commi precedenti, l'autorita' che decide sulla domanda di conferma ha facolta' di ridurre entro il limite del 10% l'aggio previsto dal contratto in corso. Il decreto di conferma e' notificato a cura del sindaco all'esattore il quale ha facolta' di non accettare la conferma dandone comunicazione al prefetto e all'intendente di finanza entro trenta giorni dalla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il decreto di conferma del prefetto e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente anche da parte dei comuni che hanno espresso parere contrario alla conferma. In deroga alle disposizioni del presente articolo il Ministro per le finanze entro il 30 novembre del penultimo anno del decennio puo' disporre, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, che non si faccia luogo alla conferma dell'esattore.