Art. 36.
(Obblighi dei titolari  di  benefici  accordati  dallo  Stato e degli
                   appaltatori di opere pubbliche)

  Nei  provvedimenti  di  concessione  di benefici accordati ai sensi
delle  vigenti  leggi  dallo  Stato  a  favore  di  imprenditori  che
esercitano professionalmente un'attivita' economica organizzata e nei
capitolati  di  appalto  attinenti all'esecuzione di opere pubbliche,
deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per
il  beneficiario  o  appaltatore  di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
  Tale  obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli  impianti  o delle opere che in quella successiva, per tutto il
tempo  in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie
e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
  Ogni   infrazione   al   suddetto   obbligo   che   sia   accertata
dall'Ispettorato   del  lavoro  viene  comunicata  immediatamente  ai
Ministri  nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto.
  Questi  adotteranno  le  opportune determinazioni, fino alla revoca
del  beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere  l'esclusione  del  responsabile, per un tempo fino a cinque
anni,  da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti si applicano anche
quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di
appalti  concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.