Art. 36. Decorrenza delle variazioni del reddito Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto: a) dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio, quando la revisione e' stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune; b) dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda e' stata presentata, >quando la revisione e' stata effettuata su domanda del contribuente. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno effetto dall'anno in cui e' notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.