Art. 36.
     Progressione economica del ruolo di professori universitari

  La  progressione  economica  nel ruolo dei professori universitari,
articolato  nelle  due fasce dei professori ordinari e dei professori
associati  e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
  Ai   professori   appartenenti   alla  prima  fascia  all'atto  del
conseguimento  della  nomina  ad ordinario e' attribuita la classe di
stipendio  corrispondente  al  48,6  per cento della retribuzione del
dirigente   generale   di   livello   A   dello   Stato,  comprensiva
dell'eventuale indennita' di funzione.
  Fino  al  conseguimento  della  nomina ad ordinario lo stipendio e'
pari  al  92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma
restando la possibilita' dell'aumento biennale dal 2,59 per cento.
  L'ulteriore  progressione  economica  si  sviluppa  in  sei  classi
biennali  di  stipendio  pari  ciascuna  all'8 per cento della classe
attribuita  ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del
giudizio  di  conferma  ed  in successivi scatti biennali di 2,50 per
cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
  Lo  stipendio  spettante  ai  professori  appartenenti alla seconda
fascia  e'  pari  al  70  per cento di quello spettante, a parita' di
posizione, al professore della prima fascia.
  La  misura  del trattamento economico previsto dai precedenti commi
e'  maggiorata  del  40 per cento a favore di professori universitari
che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
  I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del
ruolo   dei  professori  universitari,  dalla  stessa  data  ai  fini
giuridici  e  dal 1 novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli
anni  di  servizio  riconosciuti  nella carriera di appartenenza piu'
favorevoli,  sulla  base  di quelli risultanti dal riconoscimento dei
servizi previsti dal presente decreto.
  Il  professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico
nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe
finale  di  stipendio  conserva,  qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione  economica alla retribuzione del dirigente generale
di  livello  A dello Stato, applicazione dei principi derivanti dalle
nomine  sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso
in  cui  lo  stesso  abbia  optato  per  il regime di impegno a tempo
definito,  la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e
quello  che  gli  compete  in  applicazione  del  presente decreto e'
conservata   a   titolo   di   assegno  ad  personam  pensionabile  e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
  In  sede  di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di
passaggio  di  qualifica  di  carriera,  o da una ad altra fascia, al
personale  con  stipendio  superiore di accesso a posizione superiore
sono  attribuiti  nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del
2,50  per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari
o immediatamente superiore a quello in godimento.