Art. 36.
        Rilascio delle attestazioni delle autorita' consolari

  Le   attestazioni   previste  dalla  presente  legge  ai  fini  del
riconoscimento  della qualifica di profugo, nonche' le certificazioni
dell'esercizio  dell'attivita'  professionale  svolta  nei  Paesi  di
provenienza  da  parte  dei profughi sono rilasciate dalle competenti
autorita'  consolari,  fatta  salva  la  facolta' del Ministero degli
affari esteri di integrarle, ove necessario.